Repeat Drunk Driving and Dangerous Driving Causing Collision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while intoxicated (with a blood alcohol content between 2.71 and 3.33 per mille, constituting a repeat offense following a prior conviction in 2004) and dangerous driving, which resulted in losing control during an overtaking maneuver, colliding with another vehicle and a tunnel wall. The court upheld the accusation, sentencing the individual to 90 days of suspended detention conditional on a four-year probation period, a fine of 1,200 francs, and ordering the revocation of a previously granted conditional suspension for a 45-day sentence from 2004.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 68 CP, art. 273 e segg CPP; Repeat Drunk Driving and Dangerous Driving Causing Collision: The court upheld the accusation, sentencing the individual to 90 days of suspended detention conditional on a four-year probation period, a fine of 1,200 francs, and ordering the revocation of a previously granted conditional suspension for a 45-day sentence from 2004.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense of driving while intoxicated, for which the defendant was found guilty.
These articles define the offense related to traffic violations committed while impaired, for which the defendant was found guilty.
Cited in connection with the registration and subsequent cancellation of the conviction in the criminal record.
This article appears to be the legal basis for revoking the conditional suspension of a prior sentence, which was ordered in the dispositive.
Procedural articles cited in the context of the judgment, although the specific ground for the verdict is found in criminal law provisions.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.433/fl DA 3219/2005 · Bellinzona 1 febbraio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per
aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.71 - max. 3.33 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.30 grammi per mille);
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente dapprima contro la vettura VW Golf targata (I) __________ condotta da __________ che stava sorpassando, indi contro la parete della galleria;
reato previsto dall’art.90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
perseguito con decreto d’accusa n. 3219/2005 di data 5 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti rimettendosi al giudizio del giudice per quanto concerne la pena, chiedendo tuttavia che non si proceda alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 5 luglio 2004.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 68 CP; 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2,
3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3219/2005 del 5 settembre 2005.
condanna ACCU
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1700.00 totale