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10.2005.429 • PP TI 10.2005.429 Generato dall'IA

Fraudulent Travel Acquittal and Public Transport Act Conviction

Numero d'incarto 10.2005.429
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was prosecuted for fraudulent acquisition of a service (traveling by train from Chiasso to Olten using a day pass belonging to another) and for violating the Public Transport Act (fraudulently obtaining transport services). The court acquitted the defendant on the charge of fraudulent acquisition of a service but found the defendant guilty of violating the Public Transport Act, leading to a fine of 50 Swiss Francs and payment of judicial costs totaling 100 Swiss Francs, while dismissing the civil claim from one party after a settlement, and noting the withdrawal of the civil claim from the second party.

Regesto Legislator

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Art. 150 CP, Art. 51 cpv. 1 LTP, Art. 1 cpv. 1 OTP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 63 CP, art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; Fraudulent Travel Acquittal and Public Transport Act Conviction: The court acquitted the defendant on the charge of fraudulent acquisition of a service but found the defendant guilty of violating the Public Transport Act, leading to a fine of 50 Swiss Francs and payment of judicial costs totaling 100 Swiss Francs, while dismissing the civil claim from one party after a settlement, and noting the withdrawal of the civil claim from the second party.

Parole chiave

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trasporto collettivo acquisto fraudolento pagamento dell'ammenda prestazione di servizi infrazione al codice della strada reati di corruzione Ottenere una prestazione senza pagare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 63 CP

This article was cited in the section summarizing the applicable law, even though the final order only resulted in acquittal on one charge and conviction on the other.

art. 150 CP

This article defines the crime of fraudulent acquisition of a benefit, for which the defendant was acquitted in the final order (point 1 of the dispositive).

art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP

This provision defines the infraction against the Public Transport Law, for which the defendant was convicted in the final order (point 2 of the dispositive).

art. 9 e segg. CPP

These procedural articles were cited in the summary of applicable law, but not explicitly in the final numbered orders.

art. 273 e segg CPP

These procedural articles were cited in the summary of applicable law, but not explicitly in the final numbered orders.

art. 39 LTG

This procedural article regarding jurisdiction was cited in the summary of applicable law, but not explicitly in the final numbered orders.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article regarding the right to a written statement was referenced in the context of the parties waiving this right, but it does not form part of the operative dispositive orders.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.429 DA 3127/2005 · Bellinzona 27 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 150 CP, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per avere, senza pagare, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per avere percorso la tratta Chiasso-Olten a mezzo treno, senza pagarne il biglietto, mostrando al controllore una carta giornaliera non di sua spettanza;

reato previsto dall’art. 150 CP;

fatti avvenuti a Chiasso il 9 luglio 2005;

2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni dei CIVI 2 SA;

reato previsto dall’art.

51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

fatti avvenuti a Lugano il 5 aprile 2005;

perseguito con decreto d’accusa del 5 settembre 2005 n. 3127/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 289.-- e alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 settembre 2005 dall'accusato;

preso atto che con lettera 4 novembre 2005 la parte civile CIVI 2 ha comunicato di essere stata tacitata e che di conseguenza ritirava la costituzione di parte civile;

indetto il dibattimento 27 gennaio 2006, al quale sono presenti l’accusato personalmente e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. conseguimento fraudolento di una prestazione

1.2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il risarcimento dell’importo di fr. 289.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli 63, 150 CP; 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 50.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale