Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2005.394 • PP TI 10.2005.394 Generato dall'IA

Criminal Trespass and Minor Theft Conviction Following Theft and Threat Acquittal

Numero d'incarto 10.2005.394
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with theft of two mobile phones and cheese, making threats, and criminal trespass for unlawfully entering a store despite a prior ban, but the court acquitted him of the theft and threat charges, finding insufficient evidence for the former and that intoxication negated the required fear for the latter. The court found the defendant guilty of criminal trespass and minor theft (the cheese), resulting in a 7-day custodial sentence, payment of judicial fees, entry of the conviction in the criminal record, and an extension of the probation period for a previously suspended expulsion order by one year, while deferring civil claims to the appropriate forum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 139 cifra, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 186 CP, Art. 172ter CP, art. 139 in relazione con l’art. 172ter CP; Criminal Trespass and Minor Theft Conviction Following Theft and Threat Acquittal: The court found the defendant guilty of criminal trespass and minor theft (the cheese), resulting in a 7-day custodial sentence, payment of judicial fees, entry of the conviction in the criminal record, and an extension of the probation period for a previously suspended expulsion order by one year, while deferring civil claims to the appropriate forum.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di minore entità proroga del periodo di prova sentenza penale minaccia protezione del possesso divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 186 CP

This provision defined the offense of violation of domicile for which the defendant was found guilty in the dispositive.

art. 139 in relazione con l’art. 172ter CP

This provision defined the offense of petty theft for which the defendant was found guilty in the dispositive.

art. 80 e 41 cifra 4 CP

Cited in the operative part regarding the conditions for the cancellation of the conviction from the judicial register.

art. 55 in relazione con l’art. 41 cifra 3 cpv. 2, 139 in relazione con l’art. 172ter e 186 CP

These articles governed the finding of guilt regarding the specific offenses determined in the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1. LESA 1 2. CIVI 1 3. LESA 2

Incarto n. 10.2005.394/CEG DA 2874/2005 · Bellinzona 7 febbraio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. furto,

per avere, a __________ il __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio __________ 2 cellulari marca Sony-Ericsson Z del valore di fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata);

2. minaccia,

per avere, a __________ il __________,

incusso spavento a LESA 2 facendogli capire che “in futuro si sarebbe ricordato della sua figura”;

3. violazione di domicilio,

per essere, a __________ il __________,

indebitamente entrato nel negozio __________ contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la diffida ricevuta il 27 aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi __________, di cui era a conoscenza;

4. furto di poca entità,

per avere, a __________ il __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio __________ una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 139, richiamato l’art. 172ter, 180 cpv. 1 e 186 CP;

richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 2 e 68 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 8 agosto 2005 n. DA 2874/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione da espiare.

2.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 27 febbraio 2003.

3.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2005;

indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale sono comparsi il , l’accusato personalmente e il suo difensore, presente inoltre quale interprete dal russo, non conoscendo l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, ____________________, cittadina lettone, in __________ casalinga, divorziata, accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti l’accusa la quale postula la conferma del decreto impugnato;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di furto alla CIVI 1 di __________ e da quello di minaccia alla CIVI 1. Nel primo caso non essendo sufficiente la fotografia agli atti, nulla essa comprovando e nella quale nemmeno appare riconoscibile l’accusato; nel secondo non sussitendo il presupposto del timore o dello spavento da parte del presunto minacciato, che ha riconosciuto che l’accusato era in sensibile stato di ebrietà.

La pena va quindi sensibilmente ridotta e adeguata ai due (minimi) reati non contestati; va concessa la condizionale. L’espulsione non va revocata, ma semmai prolungato di un adeguato il periodo di prova non essendovi proporzione con i reati commessi e avendo l’accusato dimostrato la prognosi favorevole;

sentito per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. furto, per avere, a __________ il __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio CIVI 1r 2 cellulari marca Sony-Ericsson Z del valore di fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata)?

1.2. minaccia, per avere, a __________ il __________, incusso spavento a LESA 2 facendogli capire che “in futuro si sarebbe ricordato della sua figura”?

1.3. violazione di domicilio, per essere, a __________ il __________, indebitamente entrato nel negozio LESA 1 contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la diffida ricevuta il 27 aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi LESA 1, di cui era a conoscenza?

1.4. furto di poca entità, per avere, a __________ il __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio LESA 1 una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile)?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per tre anni decretata dal Ministero Pubblico il 27 febbraio 2003?

4.1. In caso di risposta negativa, deve essere prolungato il periodo di prova e se si di quanto?

5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55 in relazione con l’art. 41 cifra 3 cpv. 2, 139 in relazione con l’art. 172ter e 186 CP;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 2., 4.1. e 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3. e 4.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di furto di poca entità (art. 139 in relazione con l’art. 172ter CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2874/2005 del 8 agosto 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione da espiare;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per tre anni decretata dal Ministero Pubblico il 27 febbraio 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di un anno, riservato il caso in cui il periodo di sospensione condizionale fosse già decorso;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di furto e minaccia;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna (n. 421 112),

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 250.--*totale