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10.2005.389 • PP TI 10.2005.389 Generato dall'IA

Criminal Trespass via Misrepresentation of Authority

Numero d'incarto 10.2005.389
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of criminal trespass for instructing gardeners to enter a fenced garden, over which the injured parties held a right of purchase, under the false pretense that she had their consent to trim a boundary hedge. The court found the defendant guilty of criminal trespass under Article 186 of the Penal Code because she intentionally caused entry onto the property by misrepresenting her authority to the gardeners. However, despite the conviction, the court waived any penalty, reasoning that the offense was technically committed but no punitive action was necessary, while still ordering the defendant to pay all judicial taxes and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 186 CP, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 13 CP, Art. 118 LAC, Art. 252 CPP; Criminal Trespass via Misrepresentation of Authority: The court found the defendant guilty of criminal trespass under Article 186 of the Penal Code because she intentionally caused entry onto the property by misrepresenting her authority to the gardeners. However, despite the conviction, the court waived any penalty, reasoning that the offense was technically committed but no punitive action was necessary, while still ordering the defendant to pay all judicial taxes and expenses.

Parole chiave

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infrazione abuso di diritto denuncia mendace dubbio circa il carattere di infrazione illecita violenza violazione di domicilio violazione di domicilio per tagliare una siepe

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 186 CP

This article defines the crime of trespass, for which the accused was found guilty in the operative part.

art. 13 CP

This article concerns error regarding the facts, which the court considered in its judgment.

art. 14 CP

This article relates to the legality of the act, which the court considered in its judgment.

art. 30 ss. CP

These articles concern criminal law provisions, which the court considered in its judgment.

art. 47 ss. CP

These articles concern criminal law provisions, which the court considered in its judgment.

art. 49 CP

This article was cited in the context of potential penal consequences, though the accused was ultimately exempted from punishment.

art. 52 CP

This article concerning criminal law provisions was cited by the court.

art. 106 CP

This article concerns the entry of the conviction in the criminal record, which the court explicitly decided not to order.

art. 9 ss. CPP

These articles concern procedural matters which the court considered in its judgment.

art. 273 e ss. CPP

These articles concern procedural matters which the court considered in its judgment.

art. 39 LTG

This article concerning cantonal law was cited by the court.

art. 276 cpv. 2 CPP

This article concerns the deadlines for requesting the reasoning of the sentence and filing an appeal, mentioned in relation to the finality of the sentence.

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Testo completo

1. CIVI 1 2. CIVI 2

Incarto n. 10.2005.389 DA 2873/2005 · Bellinzona 20 aprile 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di violazione di domicilio,

per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 186 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 16 agosto 2005;

indetto il dibattimento 20 aprile 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore; la Sost. Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro telefonicamente la sua assenza;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e dei testi;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento dell’esecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati titolari del diritto di domicilio tutelato dall’art. 186 CP e non avrebbero avuto, a quell’epoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta. Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona fede non v’è motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione dell’insistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con l’art. 13 CP). Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel decreto di accusa, ed essere così assolta;

sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di un’ingiustizia, di una “Schikane”, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:

I. In ordine

1. La querela penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da reputare nulla e non si deve giudicare sull’imputazione del DA dell’8 agosto 2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?

II. Nel merito

1. E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP, per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2?

2. Ha agito conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?

3. Trattasi di un atto lecito ai sensi dell’art. 118 LAC combinato con l’art. 14 CP?

4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle inflitta?

5. In caso di condanna, la stessa dev’essere iscritta a casellario giudiziale?

6. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP, per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;

la manda esenta da ogni pena,

atteso che la stessa è comunque tenutaal pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).

Non ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 166.00 testi

fr. 366.00 totale