Misappropriation of Leased Vehicle Proceeds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of misappropriation for illegally selling a leased vehicle, which they had entrusted to an accomplice for sale without disclosing the lease to the buyer, retaining the CHF 18,000 proceeds for personal use instead of remitting them to the leasing company. The court convicted the defendant under Article 138 section 1 of the Penal Code, sentencing them to a fine of 60 daily rates of CHF 100 (totaling CHF 6,000) plus an additional fine of CHF 1,200, with the execution of the monetary penalty suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered the entry of the conviction in the criminal register.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138 cifra, Art. 41 CP, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP; Misappropriation of Leased Vehicle Proceeds: The court convicted the defendant under Article 138 section 1 of the Penal Code, sentencing them to a fine of 60 daily rates of CHF 100 (totaling CHF 6,000) plus an additional fine of CHF 1,200, with the execution of the monetary penalty suspended conditionally for a two-year probation period, and ordered the entry of the conviction in the criminal register.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of misappropriation for which the accused was convicted.
This provision governs the period after which the conviction record entry will be cancelled.
This provision sets the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
This procedural rule was cited regarding the right to request the written grounds for the judgment.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2005.342 DA 2501/2005 · Bellinzona 8 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1,)
prevenuto colpevole di appropriazione indebita, per essersi appropriato, nel corso del mese di settembre 2004, a __________, __________ e __________, agendo in correità con __________, dell'autovettura marca __________ di colore grigio, telaio n. __________, matricola n. __________, oggetto del contratto di leasing da lui stipulato con la società LESA 1, __________ al fine di procacciarsi un indebito profitto, e meglio per avere, nel citato periodo, affidato a __________ la menzionata autovettura, il cui valore ammontava a circa fr. 22'000.--, allo scopo di procedere alla sua vendita, ritenuto che la stessa è stata effettivamente venduta da __________ a __________, amministratore unico della __________, __________ omettendo di informare l’acquirente dell’esistenza del contratto di leasing ed ottenendo il versamento di fr. 18'000.—, somma non riversata alla società di leasing ed utilizzata per scopi personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 CP;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2501/2005 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 luglio 2005;
indetto il dibattimento in data 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede che la pena proposta venga adeguata alla nuova normativa e in particolare chiede la condanna dell’accusato al pagamento di 75 indennità giornaliere di fr. 100.—sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure al pagamento di una multa di fr. 1'500.--;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dall’accusa e in via subordinata una massiccia riduzione della pena come pure l’accollo di spese allo Stato e il riconoscimento di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente?
4. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e vanno riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di appropriazione indebita, (art. 138 cifra 1 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 6'000.-- (seimila);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (fr. 700.-- in caso di motivazione scritta).
4. Non si assegnano ripetibili.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 1'600.--*totale