Fraudulent Attestation and Notary Misrepresentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of fraudulently obtaining a false attestation for knowingly inducing a notary public to falsely record the sale price of a property as CHF 50,000 in a public deed when the actual negotiated price was CHF 100,000. The court, after reviewing the evidence and hearing from all parties, declared the accused guilty of the offense as charged and sentenced the defendant to a 10-day custodial sentence, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with payment of court fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 253 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 63 CP, art. 39 LTG; Fraudulent Attestation and Notary Misrepresentation: The court, after reviewing the evidence and hearing from all parties, declared the accused guilty of the offense as charged and sentenced the defendant to a 10-day custodial sentence, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with payment of court fees and expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of fraudulent procurement of a false attestation, which the defendant was found guilty of.
This article is cited regarding the cancellation of the conviction record.
This article is cited in the context of the court's authority to rule on penalties.
This procedural rule concerns the notification of the right to request the written grounds of the decision.
This provision is cited in relation to the court's legal basis for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.333 DA 2405/2005 · Bellinzona 23 giugno 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
per avere, a __________, in data 18 ottobre 1996, agendo in correità con __________, indotto in inganno il notaio avv. __________, __________, facendo attestare a quest'ultimo, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il Fol. PPP __________ di __________, sottoscritto dalla moglie __________ (venditrice) e __________ (acquirente), un prezzo di fr. 50'000.- invece del reale prezzo di fr. 100'000.- da lui pattuito con l’acquirente __________ nelle corse delle trattative di vendita;
fatti avvenuti il 18 ottobre 1996 a __________;
reato previsto dall'art. 253 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2405/2005 di data 27 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il procuratore pubblico, il quale conferma il decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 253 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
dichiara ACCU
autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2405/2005 del 27 giugno 2005.
condanna ACCU
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 400.00 totale