State v. Defendant (Criminal Trespass Acquittal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was charged with criminal trespass for allegedly jumping a fence and entering another person's property following an argument, despite claiming innocence and alleging the complainant was potentially dangerous. The court, having reviewed the case and heard the defendant's testimony, ultimately ruled negatively on the question of guilt for criminal trespass under Article 186 of the Penal Code, thereby acquitting the accused and shifting the costs of justice to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 CP, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CP, Art. 252 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 32 cpv. 1 Cost; State v. Defendant (Criminal Trespass Acquittal): The court, having reviewed the case and heard the defendant's testimony, ultimately ruled negatively on the question of guilt for criminal trespass under Article 186 of the Penal Code, thereby acquitting the accused and shifting the costs of justice to the state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of trespass, which the court uses as the main legal basis to acquit the accused.
Cited in conjunction with other procedural and substantive rules leading to the final decision.
Cited among the rules considered before issuing the final judgment.
Cited among the rules considered before issuing the final judgment.
Cited as a procedural rule considered before issuing the final judgment.
Cited regarding the parties' right to request the written grounds for the judgment.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2005.324 DA 2216/2005 · Bellinzona 9 febbraio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________, il 29.3.2003,
dopo un battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo, saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto si introduceva nel giardino di LESA 1;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 2216/2005 di data 13 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 9 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 29/30 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evoca dapprincipio la particolarità delle vicissitudini che avevano coinvolto le moglie e i figli della famiglia della parte lesa; una vicenda che si è tuttavia conclusa bene, dal momento che la moglie e i figli del querelante hanno nel frattempo trovato una certa pace. In secondo luogo, egli spiega che voleva essere presente al dibattimento per sostenere che non era affatto entrato nella proprietà del querelante, come ha chiarito durante il dibattimento; una persona, la parte lesa, che – a suo dire – poteva essere pericolosa, che era malata, pallida e sconnessa nel modo di parlare. In conclusione, proclama la sua innocenza, rimettendosi in ogni caso al giudizio del giudice;
posti a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti
1.E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per essersi, a __________, il 29.3.2003,
dopo un battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo, saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto introdotto nel giardino di LESA 1?
2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
186 CP; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto no. 1, ritenuti superati tutti gli altri;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP, e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.
150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00*totale