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10.2005.300 • PP TI 10.2005.300 Generato dall'IA

State v. Defendant (Assault Lesser Included Offense)

Numero d'incarto 10.2005.300
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with simple assault for allegedly punching and pushing the victim, causing injuries documented by medical certificates; however, the court found that the evidence only supported the charge of minor physical coercion, concluding that the defendant intentionally slapped the victim on the face but the more serious injuries alleged did not result from the proven act, leading to an acquittal on the simple assault charge and a conviction for minor physical coercion under a lesser statute, resulting in a fine and referral of civil claims to the competent civil forum, with the sentence being final.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 126 cpv. 1 CP, art. 123 n. 1 CP, art. 273 segg. CPP, art. 39 LTG; State v. Defendant (Assault Lesser Included Offense): Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Parole chiave

Generato dall'IA
vie di fatto crimine di aggressione aiuto alle vittime reato sessuale azione civile caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 cpv. 1 CP

Used to declare the accused guilty of the offense of 'vie di fatto' (simple assault).

art. 123 n. 1 CP

Used to acquit the accused of the charge of 'lesioni semplici' (simple bodily harm).

art. 273 segg. CPP

Cited in the introductory section before the dispositive, indicating the procedural framework used.

art. 39 LTG

Cited in the introductory section before the dispositive, indicating the procedural framework used.

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Testo completo

CIVI 1 patr. da: PR 1 Incarto n. 10.2005.300/AMM · Bellinzona 23 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa dall’avv. DI 1)

accusata di lesioni semplici

per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo, procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre 2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________ di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;

reato previsto dall'art.

123 n. 1 CP;

fatti avvenuti a __________ il 29 ottobre 2002;

perseguita con decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1. alla multa di fr. 500.–,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3. rinvia la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;

indetto il dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile con il rispettivo patrocinatore;

proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentita la parte civile;

data la parola – al legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle spese legali;

– al difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;

2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;

3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

visti gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________ il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;

proscioglie ACCU

dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.–,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;

assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico della condannata:

fr. 200.– multa

fr.

100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 400.–*totale