Criminal Trespass and Defamation Conviction with Fine Imposed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was brought before the court facing charges of criminal trespass for unlawfully remaining in a law office against the owner's wishes to force a discussion, defamation for using insulting language towards the office representative, and the dismissed charge of making threats. The court found the accused guilty of criminal trespass for imposing his presence despite requests to leave, and of defamation for uttering insulting words, but acquitted the accused of the threat charge, ultimately convicting the individual on the remaining two counts and imposing a fine with a warning that non-payment would result in imprisonment, while deferring any civil claims to the appropriate civil forum.
Regesto Legislator
UfficialeTrattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court declared the accused guilty of the offense of trespass (violazione di domicilio) under this article.
The court declared the accused guilty of the offense of insult (ingiuria) under this article.
This article was cited in the dispositive order regarding the registration and subsequent cancellation of the conviction in the judicial record.
The parties were informed of the right to request the written grounds for the judgment under this procedural rule.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.294 DA 2095/2005 · Bellinzona 12 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. Violazione di domicilio, art. 186 CP,
per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente;
2. Minaccia, art. 180 CP,
per avere incusso timore in CIVI 1, avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo, obbligandolo a retrocedere di qualche passo;
3. Ingiuria, art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 *di merda*” e “*stronzo*”;
fatti avvenuti a __________, in __________, presso lo studio legale CIVI 1, nel pomeriggio __________;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2005 n. DA 2095/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
3. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11/14 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento indata 12 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il patrono di parte civile, __________, __________, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 19/20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
data la parola al patrono di parte civile, __________, __________, la quale, dopo aver fornito alcuni chiarimenti sugli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001 prodotta dall’accusato in sede dibattimentale (in particolare del suo § 7), evidenzia la gravità dei gesti commessi dall’imputato all’interno dello studio legale CIVI 1. Quindi, ritenuti adempiuti gli estremi oggettivi e soggettivi di tutte le ipotesi di reato formulate dal Sost. Procuratore pubblico, chiede l’integrale conferma del decreto di accusa, asserendo che la pena della multa assumerebbe in concreto anche una valenza propedeutica ed educativa;
sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale produce un memoriale scritto di 3 pp., in cui mette in luce le incongruenze fra le deposizioni dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria predibattimentale, sottolinea l’infondatezza delle accuse mosse nei suoi riguardi dalla pubblica accusa e si proclama innocente. A suo dire, i fatti sarebbero andati diversamente, a maggior ragione se CIVI 1 si fosse soffermato a discutere con lui il tenore e gli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001;
posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
1.1. Violazione di domicilio, art.
186 CP,
per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente?
1.2. Minaccia, art. 180 CP,
per avere incusso timore in CIVI 1, avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo, obbligandolo a retrocedere di qualche passo?
1.3. Ingiuria, art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 *di merda*” e “*stronzo*”?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere comminata?
3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
4. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 18, 48, 49, 63, 68, 177, 180 e 186 CPS; 6 cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1.1, 1.3 e 3 e negativamente al quesito posto no. 1.2;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia, art. 180 CP;
dichiara ACCU
autore colpevole di
1. violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP,
per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente;
2. Ingiuria, reato previsto dall’art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 *di merda*” e “*stronzo*”.
E condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Conferma il rinvio della parte civile per ogni sua pretesa al competente foro civile.
Le parti sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale