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10.2005.282 • PP TI 10.2005.282 Generato dall'IA

Speeding on A2 Motorway and Sentence Mitigation

Numero d'incarto 10.2005.282
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of a grave traffic violation for driving 159 km/h in a 100 km/h zone on the A2 motorway, creating a serious danger to others, despite claiming his speed monitoring system was tampered with, which the court acknowledged when mitigating the sentence. The court upheld the finding of guilt but rejected the defense's request for a fine only, ultimately convicting the defendant and imposing a fine of 5,000 Swiss Francs, ordering the conviction to be recorded in the criminal register, but making it eligible for cancellation after one year if the fine is paid and good conduct is maintained, while denying the request for conditional suspension of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 90 cifra, Art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, Art. 22 cpv. 1 OSS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cifra, art. 90 cifra 2 LCS; Speeding on A2 Motorway and Sentence Mitigation: The court upheld the finding of guilt but rejected the defense's request for a fine only, ultimately convicting the defendant and imposing a fine of 5,000 Swiss Francs, ordering the conviction to be recorded in the criminal register, but making it eligible for cancellation after one year if the fine is paid and good conduct is maintained, while denying the request for conditional suspension of the penalty.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità sentenza penale ordinamenti giuridici incidenti della circolazione stradale sorpasso non consentito sospensione di pena superamento limite di velocità (159 km/h su 100 km/h)

Disposizioni normative citate

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Art. 90 cifra
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art.
Art. 4a cpv. 1 lett. c ONC
This provision was cited as part of the legal basis for the offense committed.
Art. 22 cpv. 1 OSS
This provision was cited as part of the legal basis for the offense committed.
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Art. 49 cifra
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
art. 90 cifra 2 LCS
This provision defines the crime of serious violation of traffic rules, for which the accused was declared guilty in the dispositive.
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS
These provisions were cited alongside art. 90 cifra 2 LCS as the legal basis for the offense, and thus are part of the finding of guilt.
art. 49 cifra 4 CP
This provision governs the cancellation of the conviction from the judicial record, which the court ordered.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 90 cifra 2 LCS

This provision defines the crime of serious violation of traffic rules, for which the accused was declared guilty in the dispositive.

art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS

These provisions were cited alongside art. 90 cifra 2 LCS as the legal basis for the offense, and thus are part of the finding of guilt.

art. 4a cpv. 1 lett. c ONC

This provision was cited as part of the legal basis for the offense committed.

art. 22 cpv. 1 OSS

This provision was cited as part of the legal basis for the offense committed.

art. 49 cifra 4 CP

This provision governs the cancellation of the conviction from the judicial record, which the court ordered.

art. 9 e segg., 273 e segg CPP

These procedural articles governed the procedure leading to the judgment, which was explicitly cited when concluding the proceedings.

art. 39 LTG

This provision was cited regarding the procedural aspects of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.282/CEG DA 2016/2005 · Bellinzona 24 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con l’avv. Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 maggio 2005 n. DA 2016/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 giugno 2005;

indetto il dibattimento 24 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio

difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

sentito il difensore, il quale non contestando l’accertamento della velocità, chiede che la pena venga limitata alla pena pecuniaria, senza che sia pronunciata una pena privativa della libertà.

L’accusato è un buon automobilista, incensurato sia in Svizzera che in Italia. Egli, in trasferta a Zurigo, si è affidato, come sempre, al TempoMat installato sulla sua autovettura e tarato sui limiti concessi. Il caso, tuttavia, comprovato dalle fatture di riparazione agli atti, ha voluto che prima della partenza, senza che l’accusato potesse accorgersene, l’auto sia stata oggetto di manomissione del GPS, di furto dell’antenna e di danno alla centralina, che regolava anche il dispositivo TempoMat. Se ciò non giustifica l’eccesso di velocità, deve esserne tuttavia tenuto debito conto nella commisurazione della pena. L’accusato ha subito un danno, comprovato, di oltre Euro 10'000.--; inoltre già a scontato i quattro mesi di revoca della patente, che altro danno gli hanno provocato.

A giudizio del difensore, sulla base della giurisprudenza più recente, la pena, alla prima infrazione, seppur grave, non deve essere privativa della libertà.

D’altra parte la legge commina alternativamente la detenzione alla multa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di

159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 22 cpv. 1 OSS;

9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1 e 2; negativamente ai quesiti posti *sub* 3 e 4;

dichiara ACCU

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2016/2005 del 30 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 5'000.— (cinquemila), comprensiva della cauzione già versata;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80508),

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

fr. 5'000.-- multa (da dedursi la cauzione già versata)

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 5'500.--*totale