Acquittal for Battery Following Incident with Garden Shears
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with battery for kicking garden shears at a civil party, causing minor injuries including an erythema and swelling. After the civil party withdrew their opposition to the initial accusation, the public prosecutor requested confirmation of the charge; however, following the trial where the accused testified and their defense counsel requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the battery charge, with the judgment becoming final as no grounds for appeal or request for written reasoning were filed within the specified timeframe, and the costs were assigned to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Acquittal for Battery Following Incident with Garden Shears: After the civil party withdrew their opposition to the initial accusation, the public prosecutor requested confirmation of the charge; however, following the trial where the accused testified and their defense counsel requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the battery charge, with the judgment becoming final as no grounds for appeal or request for written reasoning were filed within the specified timeframe, and the costs were assigned to the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defined the crime (vie di fatto) for which the accused was ultimately acquitted.
These procedural articles governed the context of the criminal proceedings leading to the final judgment.
These procedural articles governed aspects of the trial procedure which resulted in the acquittal.
This article governed the applicable law in the context of the decision being rendered.
This procedural article was cited regarding the right to request the reasoning for the judgment, although no reasoning was requested.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.264 DA 1956/2005 · Bellinzona 18 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di Locarno;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;
indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: