State v. [Accused Name] (Driving While Incapacitated)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was charged and found guilty of driving while incapacitated on April 16, 2005, facing a proposed sentence that included a suspended detention term, a fine, and the revocation of a previously suspended sentence. The court ruled the opposition filed by the accused against the charges inadmissible because it lacked the required handwritten signature, a defect that was not remedied despite the court granting an extension to fix the procedural omission; furthermore, the court noted that the substance of the opposition, concerning the revocation of a prior suspended sentence and the method of serving the penalty, fell outside the current judge's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 13 CO, Art. 14 CO, art. 208 e 210 CPP, DTF 121 II 252 cons. 4a, sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002; State v. [Accused Name] (Driving While Incapacitated): The court ruled the opposition filed by the accused against the charges inadmissible because it lacked the required handwritten signature, a defect that was not remedied despite the court granting an extension to fix the procedural omission; furthermore, the court noted that the substance of the opposition, concerning the revocation of a prior suspended sentence and the method of serving the penalty, fell outside the current judge's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles establish the right of the accused to file an opposition against the indictment proposal, the failure to comply with which led to the decision on inadmissibility (although the inadmissibility itself is not explicitly based on these articles in the dispositive, they govern the procedural action being ruled upon).
Cited in the reasoning regarding the requirement of a handwritten signature for the written opposition.
Cited in the reasoning regarding the requirement of a handwritten signature for the written opposition.
Cited in the reasoning regarding the invalidity of mechanical signatures for written acts.
Cited in the reasoning regarding the invalidity of mechanical signatures for written acts.
Cited in the reasoning regarding the possibility of curing the defect of an unsigned document.
This article defines the crime for which the accused was held guilty, which forms the subject matter of the initial indictment to which the opposition referred.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.260 DA 1874/2005 · Bellinzona 19 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto colpevole di circolazione in stato di inattitudine;
fatti avvenuti il 16 aprile 2005 a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data 17 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Alla revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 17.03.2003.
4. Al pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO) e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);
che per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002);
che l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);
che all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;
che l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né in seguito;
che di conseguenza l’opposizione è irricevibile;
che abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n. 3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10 giorni di detenzione;
che la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;
che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.