Failure to Pay Child Alimony and Arrearage Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of neglecting maintenance obligations, specifically failing to pay the fixed alimony for their children between May 1998 and March 2004, resulting in an arrearage of 93,032 francs, despite having the means to pay, as the civil party had advanced these funds. Consequently, the court sentenced the defendant to 70 days of imprisonment, suspended conditionally for a two-year probation period, ordered payment of the full outstanding amount of 93,032 francs as compensation to the civil party, and imposed court fees, with the conviction to be recorded in the criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 CPS, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 217 cpv. 1 CPS, 208 cpv. 1 lett. b CPP; Failure to Pay Child Alimony and Arrearage Sentence: Consequently, the court sentenced the defendant to 70 days of imprisonment, suspended conditionally for a two-year probation period, ordered payment of the full outstanding amount of 93,032 francs as compensation to the civil party, and imposed court fees, with the conviction to be recorded in the criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the main ground for finding the accused guilty of neglecting maintenance obligations.
This procedural rule is cited in the dispositive order regarding the amount awarded to the civil party as compensation.
This article is cited in the dispositive order detailing the conditions for the cancellation of the conviction from the judicial registry.
This article is cited in the dispositive order detailing the conditions for the cancellation of the conviction from the judicial registry.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.252 DA 1627/2005 · Bellinzona 31 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e le possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 maggio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 93'032.--per il periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa e ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale, non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione. In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del
25 aprile 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2. al risarcimento alla parte civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale