Acquittal for Negligent Arson
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with negligent arson for causing a fire by leaving a candle lit in the kitchen, resulting in damage to the ceiling and living room walls of the co-owned building. Following an objection to the indictment and a public hearing where the prosecutor requested confirmation of the indictment and the defense requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of negligent arson, with court costs being charged to the state, and the decision was rendered immediately final as no party requested a written justification or filed an appeal within the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg CPP; Acquittal for Negligent Arson: Following an objection to the indictment and a public hearing where the prosecutor requested confirmation of the indictment and the defense requested acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of negligent arson, with court costs being charged to the state, and the decision was rendered immediately final as no party requested a written justification or filed an appeal within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of negligent arson, which was the subject of the acquittal.
Cited among the provisions considered before issuing the judgment, relating to the appeal/review process.
Cited regarding the warning about the right to file a declaration of appeal and request for reasoned judgment.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2005.237 DA 1637/2005 · Bellinzona 10 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, in data 02.04.2005, a __________, in via __________, lasciando accesa una candela sul vano cucina, cagionato un incendio dal cui fatto ne è derivato un danno al soffitto della cucina, l'annerimento dei muri del soggiorno, allo stabile in comproprietà con LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 222 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1637/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.Riservata la disposizione di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003 ma l'ammonisce formalmente.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 10 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente
ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1637/2005 del 27 aprile 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: