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10.2005.225 • PP TI 10.2005.225 Generato dall'IA

Aiding Illegal Stay Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2005.225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with violating federal law regarding the residence and domicile of foreigners for aiding an illegal stay by picking up a foreign national at the train station, providing lodging for about a week, and introducing the individual to a hotel for employment, all without the necessary permit. Although the initial accusation cited events in 2005, the defendant claimed the actions occurred in February 2003 and accepted culpability for the offense, while noting financial hardship. The court found the defendant guilty based on the acts occurring in February 2003, imposing a fine of 300 francs plus judicial fees and costs, and noting the sentence was final as neither party requested a written justification or filed an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cifra, art. 49 cifra 4 CP; Aiding Illegal Stay Conviction and Sentencing: Although the initial accusation cited events in 2005, the defendant claimed the actions occurred in February 2003 and accepted culpability for the offense, while noting financial hardship. The court found the defendant guilty based on the acts occurring in February 2003, imposing a fine of 300 francs plus judicial fees and costs, and noting the sentence was final as neither party requested a written justification or filed an appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena diritto estero soggiorno illegale contravvenzione alla legge sugli stranieri eccezione di illegalità permessi di dimora favorito soggiorno illegale di un cittadino croato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 cpv. 1 LDDS
This article defines the offense for which the accused was declared guilty in the final order.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule is cited in relation to informing the parties about their right to request a written decision.
Art. 49 cifra
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
art. 49 cifra 4 CP
This provision is cited in the dispositive regarding the conditional registration of the conviction in the criminal record.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 23 cpv. 1 LDDS

This article defines the offense for which the accused was declared guilty in the final order.

art. 49 cifra 4 CP

This provision is cited in the dispositive regarding the conditional registration of the conviction in the criminal record.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule is cited in relation to informing the parties about their right to request a written decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.225/bep DA 1600/2005 · Bellinzona 21 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino croato __________ (__________), prelevandolo il 06.02.2005 alla Stazione FFS di __________, dandogli alloggio per circa una settimana a partire dal 06.02.2005 presso la sua abitazione e presentandolo già il 07.02.2005, affinché lo assumessero, ai responsabili dell’Hotel __________ di __________ ove lo straniero effettivamente lavorò nel periodo 07.02./02.03.2005 pur essendo sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1600/2005 di data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 settembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale rileva che i

fatti si sono svolti nel 2003 e non nel 2005, infatti è stato nel febbraio di quell’anno che egli è andato a prendere __________ alla stazione FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana e presentandolo, affinché lo assumessero, ai responsabili dell’Hotel __________ di __________; dopo di allora non ha mai più visto __________; ritiene possibile che negli anni seguenti egli sia tornato a Lugano per lavorare presso il citato albergo e che i responsabili abbiano dichiarato che i fatti siano avvenuti nel 2005 per coprire le infrazioni commesse negli anni precedenti; afferma che se è punibile per i fatti del 2003, benché fosse convinto che alloggiare una persona per qualche giorno non fosse reato, non si oppone ad una pena, rilevando tuttavia che la sua situazione finanziaria è precaria e che ha una moglie malata ed un figlio disoccupato da mantenere;

viene prospettata all’accusato la commissione del reato nel corso del febbraio 2003;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, eventualmente commessi nel 2003.

2. Sulla pena e sulle spese;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino croato __________ (__________), prelevandolo nel febbraio 2003 alla stazione FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana nel corso del mese di febbraio 2003 presso la sua abitazione e presentandolo, affinchè lo assumessero, ai responsabili dell’hotel __________ di __________ ove lo straniero effettivamente lavorò in quel periodo, pur essendo sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

condanna 1. alla multa di fr. 300.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale