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10.2005.221 • PP TI 10.2005.221 Generato dall'IA

Assault Mitigation Due to Provocation and Attempted Harm Reduction

Numero d'incarto 10.2005.221
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of simple assault for repeatedly striking the victim with a baseball bat, causing documented injuries, but the court mitigated the offense from aggravated simple assault to simple assault under Article 123 Section 1 of the Penal Code because the bat was wrapped in a towel, suggesting an intent to reduce harm. The court reasoned that the unprovoked assault occurred only after the defendant endured continuous verbal and physical provocation, threats, and unjust mistreatment from the victim, leading to a justified sense of injustice, which warranted applying mitigating circumstances regarding provocation, resulting in a sentence of three days imprisonment suspended conditionally for a two-year probationary period, confiscation and destruction of the weapon, and referral of civil claims to the competent forum.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 307 CP, Art. 64 cifra, Art. 123 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 41 cifra; Assault Mitigation Due to Provocation and Attempted Harm Reduction: The court reasoned that the unprovoked assault occurred only after the defendant endured continuous verbal and physical provocation, threats, and unjust mistreatment from the victim, leading to a justified sense of injustice, which warranted applying mitigating circumstances regarding provocation, resulting in a sentence of three days imprisonment suspended conditionally for a two-year probationary period, confiscation and destruction of the weapon, and referral of civil claims to the competent forum.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi circostanza attenuante lesione personale semplice attenuazione della pena violazioni della legge sulle armi abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP

Used to establish the crime of which the accused was found guilty.

art. 64 cifra 7 CP

Cited in the preamble to the operative part, related to the court's consideration of mitigating circumstances.

art. 80 CP

Cited in the operative part regarding the cancellation of the conviction from the judicial record.

art. 41 cifra 4 CP

Cited in the preamble to the operative part, related to the conditions for cancellation of the conviction from the judicial record.

art. 58 CP

Cited in the preamble to the operative part, relevant to the final sentencing decision.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.221/CEG DA 1296/2005 · Bellinzona 20 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 aprile 2005 n. DA 1296/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, Lugano, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Ordina la confisca e la distruzione di una mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 maggio 2005;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, assisitito dal proprio difensore avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 2 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________, 1967, cittadino italiano, domiciliato a __________, celibe, agente di commercio, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura di dire la verità;

prospettato all’accusato il reato di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP;

sentito il difensore, il quale rileva come l’istruttoria dibattimentale ha ben dimostrato il clima cui era sottoposto l’accusato sul posto di lavoro.

Gli atti e le risultanze odierne fanno prova della sua estrema indigenza e dell’importanza per lui, in AI parziale e senza imponibile alcuno, di poter guadagnare anche importi minimi con il proprio lavoro; l’atteggiamento della parte civile, che, forte della sua posizione professionale, assegnava costantemente ad altri venditori esterni quanto spettava all’accusato, denigrandolo e avendo verso di lui, come verso il teste, atteggiamenti “pesanti” e minacciosi, ha creato in lui un giustificato senso di ingiustizia. Il teste ha del resto confermato le parole in aula dell’accusato, che ha dipinto CIVI 1 come una persona incompetente, solita a minacciare verbalmente e fisicamente (mimando, e non solo, mosse di karate) i suoi subordinati. Ne fa stato il decreto d’accusa 25.7.05 (DA 2767/2005) con cui CIVI 1 è stato condannato per vie di fatto, di poco temporalmente precedenti i fatti qui in discussione, proprio nei confronti di ACCU 1. A seguito di questi fatti l’accusato aveva avvolto in un asciugamano, allo scopo di fargli meno male qualora avesse “dovuto” usarla, una piccola mazza di legno che aveva riposto nel cassetto della propria scrivania, così che in caso di ulteriore provocazione o minaccia egli avrebbe potuto difendersi. A differenza di quanto traspare dai verbali di polizia, quanto scaturito dal dibattimento ha dimostrato come non sussistesse premeditazione nell’accusato nel colpire CIVI 1 quella sera: la piccola mazza è vero, era lì pronta ad essere usata, ma solo allorquando fosse di nuovo intervenuta una minaccia o un ulteriore segno di disprezzo da parte di CIVI 1, avvenuto purtroppo immediatamente: quella sera, questi, ritirando dall’accusato delle carte, gli aveva nuovamente esternato il proprio disprezzo, tacciandolo di “mela marcia”. ACCU 1 - persona rispettosa, mite, formata, incensurata, che a quasi 59 anni stava umilmente imparando una nuova professione, per lui vitale (ciò che era noto a CIVI 1) - non è riuscito a frenarsi ed ha colpito il suo superiore, così come addirittura il teste __________ ha rivelato di essere stato sul punto di fare, tanto CIVI 1 si comportava male.

L’aula, nelle parole e nel comportamento sia dell’accusato che del teste, ha dato al giudice un’impressione del tutto differente rispetto a quella che si può evincere dai soli atti formanti l’incarto, sui quali l’accusa ha steso il proprio decreto.

Egli chiede quindi che la pena venga ridotta sensibilmente, tenendo in considerazione l’attenuante specifica dell’art. 64 cifra 6 e/o 7 CP. Inoltre considerato che la mazza in legno è stata avvolta in un panno, quindi con lo specifico intento di fare meno male, e non il contrario, la difesa postula che venga applicata in casu la cifra 1 e non la cifra 2 dell’art. 123 CP: l’oggetto insomma non può essere ritenuto “pericoloso” ai sensi della legge. La pena, insomma, deve restare entro limiti simbolici;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________?

2.Può trovare applicazione l’art. 123 cifra 1 in luogo dell’art. 123 cifra 2 CP?

3. Può trovare applicazione l’art.

64 cifra 6 (grave tentazione dalla condotta della vittima) e/o 7 (ira determinata da ingiusta provocazione o offesa)?

4. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

6. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il __________ dalle competenti autorità?

8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1 e cifra 4, 58, 64 cifra 7, 66, 80, 123 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP) per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una piccola mazza da baseball, avvolta in un asciugamano allo scopo di ridurne la pericolosità, CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli comunque le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;

condanna ACCU 1*,

1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

la confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.--*totale