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10.2005.218 • PP TI 10.2005.218 Generato dall'IA

State v. Accused (Negligent Bodily Harm Acquittal)

Numero d'incarto 10.2005.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court acquitted the accused of negligent bodily harm, which stemmed from allegations that the accused had grabbed the alleged victim by the neck, shoved her forcefully, causing her to fall, and then landed on top of her, resulting in a fractured rib. The court reasoned that the accused's version of events—where the injured party tripped over the threshold while being escorted out and pulled the accused down with her—was more logical, particularly given the accused's documented physical ailments that made executing the alleged aggressive actions impossible, and noting inconsistencies in the accuser's statements and a lack of corroborating evidence regarding immediate police intervention or timely medical transport.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 125 cpv. 1 CP, art. 39 LTG, art. 1 segg. CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; State v. Accused (Negligent Bodily Harm Acquittal): The court reasoned that the accused's version of events—where the injured party tripped over the threshold while being escorted out and pulled the accused down with her—was more logical, particularly given the accused's documented physical ailments that made executing the alleged aggressive actions impossible, and noting inconsistencies in the accuser's statements and a lack of corroborating evidence regarding immediate police intervention or timely medical transport.

Parole chiave

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lesioni colpose mezzi di prova medici abbandono per lesioni personali denuncia mendace verdetto di colpevolezza presunzione d'innocenza cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 125 cpv. 1 CP

The court acquitted the accused based on the lack of proof for the charge of negligent bodily harm defined in this article.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article was noted as being relevant to the time limit for requesting the written grounds of the judgment.

art. 39 LTG

This Cantonal Law article was cited among the provisions governing the decision process.

art. 1 segg. CP

This provision of the Penal Code was cited as governing the substance of the decision.

art. 9 e segg. CPP

These provisions of the Code of Criminal Procedure were cited as governing the procedure.

art. 273 e segg. CPP

These provisions of the Code of Criminal Procedure were cited as governing the procedure.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2005.218/CEG 1635/2005 · Bellinzona 6 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difesa da DI 1

prevenuta colpevole di lesioni colpose

per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 28 aprile 2005 n. 1635/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 maggio 2005;

indetto il dibattimento 6 ottobre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente, accompagnata dal difensore DI 1, Lugano, mentre il AINQ 1 con lettera 22 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale postula l’assoluzione della propria assistita perché i fatti non possono essersi svolti come indicato nel decreto d’accusa, soffrendo, come da certificato medico del neurologo __________, l’accusata di problemi fisici tali da esserle impossibile compiere atti di forza con le braccia, tantomeno di afferrare al collo una persona e/o spintonarla con vigore. Essa è già stata operata due volte; nemmeno può alzare pesi, addirittura prova diffi-coltà a stringere la mano. Confrontando le due versioni dei fatti (denuncia e interrogatorio) rese dalla denunciante risultano diverse incongruenze: nella prima ha evidentemente esagerato. La dinamica dei fatti sino all’accompagna-mento alla porta (ammesso) non sembra discostarsi da quanto sostenuto dall’accusata a verbale e ancora oggi in aula. La versione dell’accusata è logica e non fa una grinza: accompagnata alla porta dai due (poco credibile vista la sua stazza e forza fisica sia avvenuto il contrario), mal si vede come avrebbe potuto rivoltarsi, gettarsi al collo della LESA 1, più alta di lei, riuscire a stringerglielo (con la sua patologia medica) addirittura per un certo tempo, senza che __________ intervenisse. In verità, aprendo la porta, la LESA 1 è inciampata sull’uscio, ha trascinato con sé, poiché la teneva al braccio, l’accusata, la quale a sua volta ha subito il peso di __________ anch’egli caduto. Quanto dice __________ non è poi credibile. egli è parte interessata quale convivente della denunciante (nemmeno presente oggi) nonché nell’”af-fare” della casa. Non risulta agli atti né l’intervento della Polizia né l’immediato trasporto della LESA

1 al pronto soccorso (avvenuto verso le 18.00 e non al mattino, quando sono successi i fatti). Nemmeno v’è prova del nesso causale fra la caduta (di due persone, l’accusata e, sopra, __________) e la rottura della costola della LESA 1, che peraltro mai ha quantificato le proprie pretese.

Ne deriva in conclusione che l’accusata va prosciolta dall’accusa;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di lesioni colpose per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per quanto accaduto a __________ in data __________;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario: