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10.2005.214 • PP TI 10.2005.214 Generato dall'IA

State v. Defendant (Hunting Violations and Impeding Authority)

Numero d'incarto 10.2005.214
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court considered charges against an individual for impeding official authority and repeated violations of hunting laws, specifically failing to carry a hunting permit and control sheet, and not recording a killed hare. The court dismissed the charge of impeding authority because the alleged refusal to complete documentation lacked the specific basis in law required for conviction, while affirming the repeated hunting law violations based on the admitted failure to possess the required documents and properly record the kill. Consequently, the defendant was acquitted of impeding authority but convicted of the hunting infractions, resulting in a fine, and the mandatory one-year ban on hunting was suspended conditionally for two years.

Regesto Legislator

Ufficiale

Omesso di iscrivere nel foglio di controllo l'uccisione di una lepre e rifiuto di essere verbalizzato da parte degli agenti della polizia della caccia.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione degli oneri dell'autorizzazione regalia della caccia infrazione alla legge sulle armi dubbio circa il carattere di infrazione motivi di competenza mandato di perquisizione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con gli art. 17 e 29 RLCC

This provision grounds the conviction for repeated contravention of the Cantonal Hunting Law (LCC) established in orders 1 and 2 of the dispositive.

9 e segg., 273 e segg CPP

These articles of the Code of Criminal Procedure (CPP) are cited in the context of the court's decision-making process and the right to appeal, which informs the final procedural disposition.

39 LTG

This Cantonal Law article is cited in the context of the court's authority to issue the sentence.

art. 286 CP

The defendant was acquitted of the charge under this article (impediment of official acts) in the dispositive.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.214/CEG DA 1626/2005 · Bellinzona 13 dicembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1, difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. impedimento di atti dell'autorità,

per avere, il __________, a __________ (__________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare rifiutandosi alla sostituzione del foglio di controllo e alla sua verbalizzazione;

2. ripetuta contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC),

per avere, il __________, a __________ (__________), durante il normale periodo di caccia:

- non portato con sé la patente di caccia e il foglio di controllo durante l’esercizio della caccia, contravvenendo alle disposizione del RLCC;

- omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione di una lepre, violato le disposizioni della LCC che fissano le modalità di registrazione della selvaggina uccisa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall’art. 286 CP risp. dall’art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e

11 LCC e con gli art. 17 e 29 RLCC;

perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1626/2005 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Alla privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 aprile 2005;

indetto il dibattimento 13 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI, nonché, per l’Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona, i signori __________, __________, __________ e __________, mentre il AINQ 1 con lettera 16 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

preliminarmente il Giudice ha chiesto ai responsabili dell’Ufficio della caccia e della pesca di precisare la posizione di detto Ufficio nel contesto della costituzione di parte civile e in particolare di indicare di quale danno l’Ufficio intende avvalersi, segnatamente se trattasi di danno diretto e attuale, prendendo atto che la pretesa era limitata ad una richiesta di indennizzo di fr. 50.— nella misura in cui emergesse dai dibattimenti che l’accusato si fosse reso collpevole di tentativo di trafugamento della lepre.

Considerato:

- che l’Ufficio caccia e pesca non è legittimato a far valere in giudizio per proprio conto pretese di risarcimento derivanti dall’art. 45 LCC, ritenuto che il bene che si pretende leso è di proprietà dello Stato. In questi termini la costituzione di parte civile andava proposta in nome della Repubblica e Cantone Ticino e non direttamente dall’Ufficio;

- che i capi d’imputazione del decreto d’accusa non contemplano il tentativo di trafugamento della lepre, per cui il giudizio non potrà portare su questo aspetto; ne segue che non sono dati i requisiti di danno attuale e diretto che legittimano la costituzione di parte civile;

il Giudice ha respinto la costituzione di parte civile da parte dell’Ufficio della caccia e della pesca.

proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste __________, __________, da e in __________, apprendista, celibe;

sentito il difensore, il quale ha chiesto innanzitutto il proscioglimento dal capo di accusa di impedimento di atti dell’autorità non sussistendo impedimento relativamente al foglio di controllo che è stato consegnato agli agenti della caccia; l’accusato non ha voluto che lo stesso venisse sostituito (atto per il quale non vi è base legale, ma che costituisce solo una direttiva interna per questioni di facilitazione probatoria), anche perché gli agenti, come confermato dal testimone, non erano concordi sul da farsi. L’accusato ha così richiesto l’intervento del capo guardiacaccia. Non vi è indicazione precisa nel DAC, generico e impreciso, in merito agli atti con i quali l’accusato avrebbe espresso il proprio volere di non essere verbalizzato: costituendo la modalità elemento essenziale del reato ciò costituisce importante mancanza. L’accusato ha diritto di non firmare il verbale o di rifiutarsi di rispondere: gli agenti avrebbero potuto redarre un verbale in cui dicevano che ACCU 1 si era rifiutato di rispondere e/o di firmare il verbale stesso.

Non sono state contestate le contravvenzioni di cui al secondo capo d’accusa.

La difesa ha chiesto in via principale il proscioglimento dall’accusa di cui all’art. 286 CP, che la pena venisse contenuta nella multa e non vi fosse privazione del

diritto di cacciare.

In via subordinata, essa ha postulato il mantenimento della multa nell’entità proposta e che la pena (accessoria) privativa della facoltà di cacciare venisse sospesa condizionalmente;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. impedimento di atti dell'autorità, per avere, il __________, a __________ (__________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare rifiutandosi alla sostituzione del foglio di controllo e alla sua verbalizzazione?

1.2. ripetuta contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), per avere, il __________, a __________ (__________), durante il normale periodo di caccia:

1.2.1. non portato con sé la patente di caccia e il foglio di controllo durante l’esercizio della caccia, contravvenendo alle disposizione del RLCC?

1.2.2. omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione di una lepre, violato le disposizioni della LCC che fissano le modalità di registrazione della selvaggina uccisa?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Deve ACCU

1 essere privato del diritto di cacciare, e se sì, per quale periodo?

3.1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria della privazione del diritto di cacciare, e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con gli art. 17 e 29 RLCC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1.2, 1.2.1., 1.2.2., 2., 3. e 3.1.; negativamente ai quesiti posti *sub* 1.1. e 4.;

dichiara ACCU

autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), per avere, il __________, a __________ (__________), durante il normale periodo di caccia:

- non portato con sé la patente di caccia e il foglio di controllo durante l’esercizio della caccia, contravvenendo alle disposizioni del RLCC;

- omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione di una lepre, violato le disposizioni della LCC che fissano le modalità di registrazione della selvaggina uccisa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.— (cento);

2. alla privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa condizionalmente per un periodo di anni 2 (due);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di impedimento di atti dell’autorità;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

fr. 100.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 400.--*totale