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10.2005.193 • PP TI 10.2005.193 Generato dall'IA

Defamation and Drunk Driving Conviction with Damages Deferred

Numero d'incarto 10.2005.193
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with defamation for making statements implying dishonorable conduct by the civil party after a hearing, and with driving while intoxicated on a specific date with a blood alcohol level between 1.42 g/kg and 1.63 g/kg. The court acquitted the defendant of the defamation charge but found the defendant guilty of drunk driving, sentencing them to seven days of suspended detention for two years, a fine of 800 currency units, and payment of judicial taxes and costs, while deferring the civil party's claim for moral damages to the civil forum.

Regesto Legislator

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Art. 173 CP, Art. 91 cpv. 1 vLCStr, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 63 CP, art. 80 CP; Defamation and Drunk Driving Conviction with Damages Deferred: The court acquitted the defendant of the defamation charge but found the defendant guilty of drunk driving, sentencing them to seven days of suspended detention for two years, a fine of 800 currency units, and payment of judicial taxes and costs, while deferring the civil party's claim for moral damages to the civil forum.

Parole chiave

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diffamazione indennità per torto morale pagamento dell'ammenda guida in stato di ebbrezza qualificata petizione in giudizio audizione delle parti proferito parola diffamante e circolazione in stato non idoneo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 CP

This article defines the offense of driving under the influence, for which the accused was declared guilty.

art. 91 cpv. 1 vLCStr

This article defines the offense of driving under the influence (though the main ground is likely art. 173 CP, both are cited as the basis for the crime for which the accused was convicted).

art. 41 CP

Cited in the preamble to the dispositive, this article likely governed the criminal penalty applied in the conviction (point 1 and 2 of the dispositive).

art. 63 CP

Cited in the preamble to the dispositive, this article likely governed the determination of the penalty applied in the conviction (point 1 and 2 of the dispositive).

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governs the right to request a written motivation for the sentence, which was noted in the decision.

art. 80 CP

Cited regarding the cancellation of the conviction entry in the criminal record after the stipulated period.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.193 DA 1324/2005 · Bellinzona 20 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da DI 1)

prevenuto colpevole di 1. diffamazione

per avere,

in data __________

nei corridoi della __________, dopo lo svolgimento di un'udienza,

alla presenza dell'avv. __________,

reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione,

e meglio per avere affermato che CIVI 1 era una persona disonesta;

2. circolazione in stato di ebrietà

per avere,

in data 23 dicembre 2004,

a __________,

condotto il veicolo a motore __________ targato __________ essendo in stato di ebrietà (alcolemia: tenore minimo 1.42 g/kg - tenore massimo: 1.63 g/kg);

reati previsti dall'art. 173 CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1324/2005 di data 4 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.--.

3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 350.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione per il reato di diffamazione e una riduzione della pena per il reato di ebrietà a 7 (sette) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un anno, senza multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. diffamazione

1.2. circolazione in stato di ebrietà

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione odierna

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento per torto morale di fr. 1'000.--.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di diffamazione.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1324/2005 del 4 aprile 2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 1'350.-*totale