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10.2005.173 • PP TI 10.2005.173 Generato dall'IA

Criminal Case Involving Assault, Embezzlement, Threats, and Drug Offenses; Civil Party Opposition to Sentencing Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 10.2005.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant was charged with multiple offenses including repeated simple assault, embezzlement, threats, and drug law contravention, with the prosecution proposing a sentence that included a conditional 15-day detention and revocation of a prior suspended sentence benefit. The civil party opposed the accusation decree, focusing arguments on the desired punitive outcome—wishing for the accused to "calm down" rather than imprisonment—but the court deemed this opposition inadmissible because, under procedural law, the civil party may only comment on the accused's culpability and damages, not on the specifics of the penalty itself. Therefore, the opposition was declared inadmissible, and the case was referred back to the public prosecutor for further action on the uncontested parts of the decree.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 251 CPP, art. 208 e 210 CPP; Criminal Case Involving Assault, Embezzlement, Threats, and Drug Offenses; Civil Party Opposition to Sentencing Deemed Inadmissible: The civil party opposed the accusation decree, focusing arguments on the desired punitive outcome—wishing for the accused to "calm down" rather than imprisonment—but the court deemed this opposition inadmissible because, under procedural law, the civil party may only comment on the accused's culpability and damages, not on the specifics of the penalty itself. Therefore, the opposition was declared inadmissible, and the case was referred back to the public prosecutor for further action on the uncontested parts of the decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia sentenza penale appropriazione indebita revoca della sospensione condizionale diritto acquisito ricorso per risarcimento danni opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 251 CPP

This provision was cited in the reasoning to establish the scope of the civil party's opposition, which informed the decision to declare the opposition inadmissible.

art. 208 e 210 CPP

These provisions were cited in the reasoning to establish the right to oppose the accusation proposal, which was necessary context for evaluating the admissibility of the opposition.

art. 208 e 210 CPP

These procedural rules define the context for the opposition that the court ruled inadmissible in order 1.

art. 251 CPP

This provision was cited in the reasoning to justify why the civil party could not challenge the penalty, leading to the finding of inadmissibility.

art. 208 e 210 CPP

These articles define the deadline and general right to oppose the accusation proposal.

art. 251 CPP

This article defines the limits of the civil party's right to oppose the accusation, specifically regarding the penalty.

art. 208 e 210 CPP

These articles govern the right to oppose the indictment which was declared inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.173 DA 913/2005 · Bellinzona 19 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di ripetute lesioni semplici (con un oggetto pericoloso), consumate e mancate, appropriazione indebita, minaccia e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;

fatti avvenuti nel corso del 2004 e dal 2 ottobre 2002 all’11 novembre 2004 ad __________;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 1, 138 cifra 1, 180 cpv. 2 CPS e 19a LStup;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 913/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena totalmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale di Bellinzona in data 11 febbraio 2005.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 luglio 2003.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

vista l'opposizione interposta in data 23 marzo 2005 dalla parte civile;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che la parte civile ha giustificato la propria opposizione sostenendo che non era suo “scopo mandare in prigione” l’imputato, ma semplicemente far sì che “si calmasse e si rendesse conto di ciò”;

che da tale scritto si deve desumere che la parte in questione intenda contestare esclusivamente la quantificazione della pena, rispettivamente il tipo;

che, a norma dell’art. 251 CPP, la parte civile si può esprimere esclusivamente in merito alla colpevolezza dell’imputato ed al risarcimento dei danni, ma non può prendere posizione sulla pena in quanto tale;

che lo stesso principio vale pure in merito all’impugnazione del decreto d’accusa;

che l’opposizione è pertanto da considerare irricevibile;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà retrocesso al Sostituto Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.