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10.2005.17 • TRAC TI 10.2005.17 Generato dall'IA

Rejection of Exequatur for Italian Separation Decree Lacking Finality Proof

Numero d'incarto 10.2005.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court rejected an application for the exequatur (delibazione) of an Italian decree that had approved a consensual separation between an Italian national and a Swiss national, as well as regulated visitation rights for their child, because the applicant failed to demonstrate that the foreign judgment was final and no longer subject to appeal, as required by the relevant private international law statute, since a certificate from the Italian court only confirmed the file's location without proving that no appeal had been lodged or that the matter was otherwise definitively settled, which meant the procedural requirement for recognizing the decision was not met.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 32 LDIP, Art. 7 OSC, Art. 711 quarto, Art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP; Rejection of Exequatur for Italian Separation Decree Lacking Finality Proof: che il decreto emesso dal Tribunale di __________ riguarda bensì una cittadina svizzera, ma non può considerarsi una decisione in ma­teria di stato civile, la separazione personale non essendo iscrit­ta nei registri svizzeri (si veda l'art.

Parole chiave

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diritto estero presupposto processuale unità della sentenza di divorzio exequatur consolare separazione dei coniugi ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 99 Ib 241
32 LDIP e 23 OSC del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP

The request for recognition (delibazione) was rejected because the foreign decision was not deemed final as required by this provision.

art. 148 cpv. 1 CPC

This procedural rule was applied to order the applicant to bear the procedural costs (oneri processuali).

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.17 · Lugano 2 novembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° luglio 2005 presentata da

IS 1 (patrocinato dall'avv. RA 1 )

relativa al decreto dell'8 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ ha omologato la separazione consensuale tra l'istante e

CO 1

(patrocinata dall'avv. RA 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che IS 1, cittadino italiano, e IS 1, cittadina svizzera, si sono sposati il 15 settembre 2000 e che da tale matrimonio è nato un figlio, A__________, il 19 gennaio 2001;

che con decreto dell'8 marzo 2005 il Tribunale di __________ ha omologato in camera di consiglio un verbale di separazione consensuale firmato dai coniugi, disciplinando altresì le relazioni personali tra padre e figlio;

che IS 1 ha instato il 1° luglio 2005 davanti alla Camera civile di appello per la delibazione di tale decreto;

che il 9 settembre 2005 il giudice delegato della Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 10 ottobre 2005;

che CO 1 ha comunicato il 5 ottobre 2005 di rinunciare alla comparizione;

che all'udienza del 10 ottobre 2005 l'istante ha confermato la sua richiesta, precisando di chiedere la delibazione del decreto sia per quanto riguarda la separazione consensuale, sia per quanto riguarda il diritto alle relazioni personali con il figlio (diritto di visita e di vacanza);

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che per quanto riguarda le questioni di stato civile, anzitutto, è compito dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 23 OSC del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid. 2);

che il decreto emesso dal Tribunale di __________ riguarda bensì una cittadina svizzera, ma non può considerarsi una decisione in ma­teria di stato civile, la separazione personale non essendo iscrit­ta nei registri svizzeri (si veda l'art.

7 OSC del 28 aprile 2004);

che al riguardo la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;

che l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);

che non è più applicabile in tale ambito la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conclusa a Roma il 3 gen­naio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia riserva solo la validità di trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizze­ra “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

che alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono invece “i provvedimenti o le condanne accessori” pronunciati in sentenze di separazione o di divorzio, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli” (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);

che a quest'ultimo riguardo si applica la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni conclusa all'Aia il

5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969 e per l'Italia il 23 aprile 1995 (al proposito: Bucher, La cou­ple en droit international privé, Basilea 2004, pag. 158, n. 455);

che, ad ogni buon conto, sui requisiti di procedura in materia di delibazione né l'una né l'altra Convenzione dell'Aia prevede norme particolari, sicché ogni Stato disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estere secondo il proprio diritto interno (per la Convenzione dell'Aia del 1970: FF 1975 II 1342 a metà);

che, di conseguenza, per quanto attiene alla procedura fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato;

che occorre verificare, ciò premesso, se la decisione da delibare non possa più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o sia definitiva (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che il decreto con cui un Tribunale italiano omologa la separazio­ne consensuale dei coniugi è suscettibile di reclamo entro dieci giorni alla Corte d'appello (art.

739 Codice di procedura civile; Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2413, n. 5 ad art. 711; Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, complemento giurisprudenziale, Padova 2004, n. VIII ad art. 711);

che agli atti figura unicamente, in concreto, una dichiarazione del 6 settembre 2005 in cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta che il fascicolo del processo relativo alla separazione delle parti si trova presso quel Tribunale;

che una simile dichiarazione non basta, in mancanza di una qualsiasi con­ferma della moglie, a documentare che contro il decreto di separazione non sia stato introdotto reclamo;

che, non gli fosse stato possibile ottenere una conferma da parte della moglie, l'istante avrebbe potuto produrre almeno un atto di famiglia in cui risulti annotata la separazione consensuale (art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000; Picardi, op. cit., loc. cit.);

che, del resto, in altri casi questa Camera ha avuto modo di delibare decreti di omologazione relativi a separazioni consensuali in esito ai quali il Tribunale competente attestava che “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione” (dichiarazione 4 settembre 2001 del cancelliere del Tribunale ordinario di Milano: I CCA, sentenza inc. 10.2001.27 del 24 settembre 2001; dichiarazione

19 aprile 2004 del cancelliere del Tribunale di Imperia: I CCA, sentenza inc. 10.2004.3 del 15 settembre 2004);

che mal si intravede perché nella fattispecie il cancelliere del Tribunale di __________ non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione analoga;

che, per concludere, nelle condizioni descritte il decreto in rassegna non può ritenersi “definitivo”, onde il rigetto della delibazione;

che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si giustifica di assegnare ripetibili, la convenuta non essendosi costituita in giudizio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria