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10.2005.158 • PP TI 10.2005.158 Generato dall'IA

Negligent Violation of Building Regulations Leading to Worker Injury

Numero d'incarto 10.2005.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court found the accused guilty of negligent violation of building regulations under Article 229(2) of the Penal Code because, acting as the de facto construction director during the renovation of their home, they failed to ensure necessary safety measures, specifically by not verifying the stability of a ladder used for accessing the attic, which resulted in a worker falling and sustaining injuries. The court rejected the charge of intentional violation but upheld the conviction based on negligence, imposing a fine of 300 Swiss Francs plus court costs, with the conviction to be expunged after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Regesto Legislator

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Art. 229 cpv. 1 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 252 CPP, Art. 229 cpv. 2 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Negligent Violation of Building Regulations Leading to Worker Injury: The court rejected the charge of intentional violation but upheld the conviction based on negligence, imposing a fine of 300 Swiss Francs plus court costs, with the conviction to be expunged after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia norme per l'edilizia responsabilità dell'appaltatore infrazione commessa per negligenza infortuni sul lavoro abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 229 cpv. 1 CPS
violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv.
Art. 49 cifra
300.— (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 106 cpv. 3 CPS
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Art. 252 CPP
sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di essere dispiaciuto per l’infortunio subito dall’operaio considerato anche come egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha determinato le condizioni d’invalido.
Art. 229 cpv. 2 CPS
Basis for declaring the accused guilty of negligent violation of construction rules.
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
art. 49 cifra 4 CPS
Cited for the provision regarding the cancellation of the conviction from the criminal record.
art. 49 cifra 1 e 3 CPS
Cited to establish the deadline for payment of the fine and the substitution of the penalty with arrest in case of non-payment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 229 cpv. 2 CPS

Basis for declaring the accused guilty of negligent violation of construction rules.

art. 49 cifra 4 CPS

Cited for the provision regarding the cancellation of the conviction from the criminal record.

art. 49 cifra 1 e 3 CPS

Cited to establish the deadline for payment of the fine and the substitution of the penalty with arrest in case of non-payment.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2005.158/ANC DA 1173/2005 · Bellinzona, 22 luglio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice supplente della Pretura penale Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di

violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS, per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, per negligenza, trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di *de facto* direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. DA 1173/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.— (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./4 aprile 2005;

indetto il dibattimento 22 luglio 2005, al quale ha partecipato l’accusato; il AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, __________, non ha fatto atto di comparsa;

accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli atti i documenti formanti l’incarto dipendente dal DA 1173/2005;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.158;

sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di essere dispiaciuto per l’infortunio subito dall’operaio considerato anche come egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha determinato le condizioni d’invalido. Vista tale sua situazione, egli riteneva normale la sua presenza nell’abitazione di sua proprietà durante la fase di riattazione.

Posti a giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

1. E’ autore colpevole di

1.1. Violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS, per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di *de facto* direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica?

1.2. Ha agito per negligenza ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 CPS?

2.In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?

3.In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.158;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt.

9 cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1.2 e 3, negativamente al quesito n. 1.1;

dichiara ACCU

autore colpevole per negligenza di

violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS, per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di *de facto* direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;

e condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 300.- (trecento).

2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale