Repeat DUI Conviction and Sentence Revocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the accused guilty of driving while intoxicated (with a blood alcohol level between 1.39 and 1.53 g/L) in Magadino on January 6, 2005, which constituted a repeat offense following a 2002 conviction for a similar crime. The court convicted the accused under the relevant traffic law article, sentencing him to 90 days of suspended detention for a four-year probationary period, a fine of CHF 1,200, and ordered the revocation of a previously granted conditional suspension of a 60-day sentence from the 2002 conviction, concluding the sentence was final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 80 CP; Repeat DUI Conviction and Sentence Revocation: The court convicted the accused under the relevant traffic law article, sentencing him to 90 days of suspended detention for a four-year probationary period, a fine of CHF 1,200, and ordered the revocation of a previously granted conditional suspension of a 60-day sentence from the 2002 conviction, concluding the sentence was final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of driving while intoxicated, for which the accused was declared guilty in the dispositive.
Cited in the context of ordering the registration and subsequent deletion of the conviction from the judicial record.
Cited in relation to the cancellation of the conviction from the judicial record after the specified period.
Cited to notify the parties of their right to request the written reasoning for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.129/bep DA 919/2005 · Bellinzona 7 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata (I) VA B11192 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.39 - max. 1.53 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 2.74 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a Magadino, il 6 gennaio 2005;
perseguito con decreto d’accusa n. 919/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena dio 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa ed acquisiti i documenti da 1 a 5 prodotti il 14 aprile 2005 dall’accusato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i
fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 919/2005 del 14 marzo 2005.
condanna Antonio ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino (80022),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'750.00 totale