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10.2005.121 • PP TI 10.2005.121 Generato dall'IA

Water Pollution and Improper Waste Spreading Conviction

Numero d'incarto 10.2005.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with two offenses under the Federal Water Protection Law: intentionally polluting water sources with dairy processing waste on a disposal site in May 2004, and environmentally improper spreading of an excessive amount of dairy waste on agricultural land in May 2003, causing temporary forage yield loss. Following a hearing where the accused opposed the initial prosecution proposal, the court acquitted the accused on the more serious charge (endangering water sources) but found the accused guilty of the lesser contravention regarding the improper fertilizer use on land, ultimately convicting and sentencing the accused to a fine of 200 francs plus judicial fees, while referring the civil party's claims for compensation to the appropriate civil court.

Regesto Legislator

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Art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc, Art. 14 cpv. 2 LPAc, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc, art. 6 cpv. 2, art. 63 CP; Water Pollution and Improper Waste Spreading Conviction: Following a hearing where the accused opposed the initial prosecution proposal, the court acquitted the accused on the more serious charge (endangering water sources) but found the accused guilty of the lesser contravention regarding the improper fertilizer use on land, ultimately convicting and sentencing the accused to a fine of 200 francs plus judicial fees, while referring the civil party's claims for compensation to the appropriate civil court.

Parole chiave

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inquinamento idrico diritto agrario smaltimento dei rifiuti rifiuto agricolo commisurazione della pena fonti del diritto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc

Cited in the procedural preamble as part of the legislative framework relevant to the decision regarding the first count.

art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc

Cited in the procedural preamble as part of the legislative framework relevant to the decision regarding the second count.

art. 6 cpv. 2

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision.

art. 14 cpv. 2 LPAc

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision.

art. 63 CP

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision.

art. 9 e segg. CPP

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision regarding criminal procedure.

art. 273 e segg CPP

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision regarding criminal procedure.

art. 39 LTG

Cited in the procedural preamble as a basis for the court's decision.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the procedural preamble regarding the right to request the grounds for the judgment.

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Testo completo

1. CIVI 1 1 patr. da: PR 1 2. CIVI 2 3. LESA 1

Incarto n. 10.2005.121/rol DA 899/2005 · Bellinzona 8 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2004, spandendo intenzionalmente ed illecitamente, in una discarica adibita a deposito di inerti e di proprietà del CIVI 2, fuori dalle acque un quantitativo di ca. 200 litri di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, provocato un pericolo di inquinamento delle sorgenti situate più a valle;

reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2003, spandendo su terreni gestiti da __________ (part. no. __________), un quantitativo imprecisato di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, comunque in quantità esagerata e, con ciò provocando un danneggiamento momentaneo su circa il 40 % della cotica erbosa presente nelle particelle e così causando una diminuzione della resa foraggiera, sfruttato concime in modo non rispettoso dell'ambiente;

reato previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 1'000.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

respinti i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;

prodotti dalla difesa i seguenti documenti:

- promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,

- lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,

dal patrocinatore di parte civile:

- lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1,

- varie fotografie della zona,

viene data la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;

viene data la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole:

1.1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg.,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto alla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.

respinge la richiesta di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 450.-*totale