Import and Deposit of Counterfeit Banknotes Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with the import and deposit of counterfeit banknotes, having transported 112 counterfeit 50,000 Lire notes from Italy to Switzerland between December 2003 and July 2004, allegedly knowing or presuming them to be fake after finding them in a dumpster. The court acquitted the defendant of the charges because the prosecution failed to establish the necessary subjective element (intent or even eventual intent/negligence) for the import offense, as the defendant claimed he did not believe the currency was fake until informed otherwise by his wife, and the charge of depositing counterfeit currency was not covered by the cited penal code article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 243 cpv. 1 CP, art. 1 segg. CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Import and Deposit of Counterfeit Banknotes Acquittal: The court acquitted the defendant of the charges because the prosecution failed to establish the necessary subjective element (intent or even eventual intent/negligence) for the import offense, as the defendant claimed he did not believe the currency was fake until informed otherwise by his wife, and the charge of depositing counterfeit currency was not covered by the cited penal code article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused of the charge based on the provisions regarding the crime of importing counterfeit money.
Cited generally in the context of evaluating the criminal charges, even though the final order acquits based on the specific provision (Art. 243 cpv. 1 CP).
Cited in the preamble to the judgment concerning procedural law, although not explicitly referenced in the final operative clauses regarding the verdict or costs.
Cited in the preamble to the judgment concerning procedural law, although not explicitly referenced in the final operative clauses regarding the verdict or costs.
Cited in the preamble to the judgment concerning the law on judicial fees, although not explicitly referenced in the final operative clauses regarding the verdict or costs.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.104/CEG DA 699/2005 · Bellinzona 2 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di importazione e deposito di monete false,
per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive
112 banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di Milano e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 243 cpv. 1 CP, richiamata la Delega del Ministero Pubblico della Confederazione del 25.11.2004 (rif.to OCRFM/304396/Sr-Say)
perseguito con decreto d’accusa del 25 febbraio 2005 no. DA 699/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
alla multa di fr. 200.--;
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 marzo 2005;
indetto il dibattimento 2 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. __________, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con lettera 18 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ritirata dal difensore l’opposizione (cautelativa) alle risultanze dell’istruzione formale interposta con scritto 14/15 marzo 2005;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
sentiti il difensore, il quale postula l’assoluzione del proprio assistito.
Per l’importazione di banconote false dall’Italia alla Svizzera difetta l’aspetto soggettivo (nemmeno dolo eventuale o negligenza), poiché l’accusato non credeva le stesse fossero false: ciò è stato per la prima volta ventilato dalla di lui moglie in Svizzera. Persino in banca v’è stato, *prima visu*, dubbio sull’autenticità delle banconote.
Il reato di deposito di monete false non è contemplato all’art. 243 cpv. 1 CP, pertanto secondo il principio *nulla poena sine lege* l’accusato va prosciolto anche per i fatti del “secondo periodo temporale”. Inoltre va ricordato che dopo che la moglie ha sostenuto che le banconote erano false, l’accusato se ne è del tutto spossessato, dimenticandosi addirittura di averle, tanto che le ha abbandonate in cima ad un armadio allorquando ha lasciato l’appartamento;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ __________ autore colpevole di importazione e deposito di monete false, per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive
112 banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di __________ e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto *sub* 1, decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di importazione e deposito di monete false per quanto avvenuto a __________ e __________ tra il dicembre 2003 e il luglio 2004;
assegna le tasse e le spese giudiziarie allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. -.-- tassa di giustizia
fr. -.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. -.--*totale