Acquittal on Narcotics Charge, Conviction for Simple Assault with Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused faced charges for both an infraction of the narcotics law, stemming from her role as a sales assistant and transporter for a hemp business, and for simple assault after hitting another person repeatedly on the head with an implement during an argument, causing a concussion. The court acquitted the accused on the narcotics charge, accepting arguments regarding her marginal role, but found her guilty of simple assault under the lesser offense provision (Article 123, paragraph 1 of the Penal Code), noting the mutual prior provocation and subsequent apology and offer of compensation by the accused; consequently, the court imposed a CHF 200 fine, with judicial and procedural costs, and ordered the conviction to be registered for potential future cancellation based on payment and good conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 cifra, Art. 123 CP, Art. 66 CP, Art. 123 cpv. 2 CP, Art. 123 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal on Narcotics Charge, Conviction for Simple Assault with Fine: The court acquitted the accused on the narcotics charge, accepting arguments regarding her marginal role, but found her guilty of simple assault under the lesser offense provision (Article 123, paragraph 1 of the Penal Code), noting the mutual prior provocation and subsequent apology and offer of compensation by the accused; consequently, the court imposed a CHF 200 fine, with judicial and procedural costs, and ordered the conviction to be registered for potential future cancellation based on payment and good conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of simple assault under this provision in the final order.
This provision regarding the mitigation of sentence for a minor offense was considered and applied in the context of determining the penalty.
This article governed the order regarding the entry and subsequent cancellation of the conviction in the criminal record.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.510/CEG DA 3695/2004 · Bellinzona 21 aprile 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio __________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--;
2. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup rispettivamente 123 cifra 2 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 10.11.2004 no. DA 3695/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 novembre 2004;
indetto il dibattimento 21 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore avv. __________, l’, , nonché la parte civile, __________;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettata la derubricazione del reato di lesioni semplici dal cpv. 2 al cpv. 1 dell’art. 123 CP;
sentiti la parte civile, la quale ha chiesto semplicemente che la giustizia facesse il suo corso, dicendosi disposta a perdonare l’accusato per quanto accaduto, dopo che anche lei si è scusata;
il Procuratore Pubblico, il quale si è rimesso al giudizio del giudice per quanto attiene l’infrazione alla LStup e non si è opposto al fatto che per le lesioni semplici l’accusata venga condannata in base al cpv. 1 e non al cpv. 2 dell’art. 123 CP;
il difensore, il quale ha domandato il proscioglimento dall’accusa legata alla LStup per il ruolo del tutto marginale avuto dall’accusata, che si limitava a fare l’autista ad inizio e a fine giornata della titolare e ad aiutare, saltuariamente, nella preparazione dei sacchetti profumati di canapa.
Non contesta i fatti oggetto del reato di lesioni semplici per quanto a’ sensi del cpv. 1 dell’art. 123 CP, ma chiede venga applicato l’art. 66 CP e che sia quindi pronunciata una condanna di una multa di al massimo fr. 200.--. Infine ha dichiarato che l’accusata voleva scusarsi, come poi avvenuto in aula, e risarcire la signora __________ con fr. 200.— pari alla multa da lei comminata per la sua condanna;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ __________ autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio__________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--?
1.2. lesioni semplici, per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti (art. 123 cpv. 2 CP)?
1.2.1. lesioni semplici, nelle circostanze di cui al punto 1.2., senza uso di strumento pericoloso (art. 123 cpv. 1 CP)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1. Può trovare applicazione al reato di lesioni semplici l’art. 66 CP (libera attenuazione della pena per caso lieve)?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cifra 4, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1.2.1., 2., 2.1. e 4.; negativamente ai quesiti posti *sub* 1.1. e 1.2.; decaduto il quesito posto *sub* 3.;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), per i fatti compiuti a __________ il 13.8.2003 all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200.— (duecento);
2. al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);
dà atto che al dibattimento le parti hanno raggiunto un accordo giudiziale secondo cui, a titolo di scuse e risarcimento, la Signora __________ s’impegna a pagare la multa di fr. 200.— (duecento) inflitta con decreto d’accusa cresciuto in giudicato alla parte civile Signora __________;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie __________ dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.--*totale
Il giudice: Il segretario: