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10.2004.504 • PP TI 10.2004.504 Generato dall'IA

Forgery and Impossible Attempted Fraud Conviction

Numero d'incarto 10.2004.504
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with attempted fraud and forgery for submitting an insurance claim regarding vehicle damage, falsely asserting the vehicle lacked partial coverage insurance while simultaneously having already reported the same damage to the partial coverage insurer, which had already compensated the loss, and supporting the claim with a fabricated document denying coverage due to the alleged lack of partial insurance. The court found the defendant guilty of a committed forgery but only of an *impossible* attempted fraud because the initial false assertion that the vehicle lacked partial coverage insurance was immaterial to the initial insurer's decision to deny coverage based on other factors, thus preventing the consummation of the fraud; consequently, the accused was convicted of forgery and an impossible attempt at fraud, resulting in a suspended five-day detention sentence and associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP, art. 251 n. 1 CP, art. 80 e 41 n. 4 CP, art. 273 segg. CPP, art. 39 LTG; Forgery and Impossible Attempted Fraud Conviction: The court found the defendant guilty of a committed forgery but only of an *impossible* attempted fraud because the initial false assertion that the vehicle lacked partial coverage insurance was immaterial to the initial insurer's decision to deny coverage based on other factors, thus preventing the consummation of the fraud; consequently, the accused was convicted of forgery and an impossible attempt at fraud, resulting in a suspended five-day detention sentence and associated legal costs.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione falsità in documenti spese di detenzione reato impossibile azione parziale tentato furto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP

The court found the defendant guilty of attempted fraud (reato impossibile di mancata truffa) under this provision.

art. 251 n. 1 CP

The court found the defendant guilty of forgery of documents under this provision.

art. 80 e 41 n. 4 CP

Cited in the order regarding the cancellation of the conviction from the judicial record after the specified period.

art. 273 segg. CPP

Cited as a procedural basis for the judgment, although not the primary ground for the verdict.

art. 39 LTG

Cited as a procedural basis for the judgment.

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Testo completo

LESA 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2004.504/AMM DA 4050/2004 · Bellinzona 27 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di 1. truffa, mancata

per avere, a __________ e __________ tra febbraio e marzo 2004, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari al fine di ingannare con astuzia i funzionari della __________ __________, __________, inoltrando il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale asseriva contrariamente al vero che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI __________, intestata alla società __________ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a __________ e che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) il medesimo danno, ancorché affermando che si era prodotto il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________, alla compagnia __________, la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.– il 15 marzo 2004,

ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla __________ un preventivo datato 8 marzo 2004 di riparazione della Carrozzeria __________, di cui è titolare suo figlio __________, per una spesa complessiva di fr. 5433.80 e un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia __________ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, segnatamente in quanto il veicolo era privo di assicurazione casco parziale, ritenuto altresì che il 12 marzo 2004, ossia dopo che il 10 marzo 2004 la compagnia __________ gli aveva confermato la copertura del danno, l'accusato ha scritto alla __________, minacciando la disdetta del contratto nel caso in cui non gli fosse stato riconosciuto l'indennizzo richiesto;

2.

falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1, allo scopo di perfezionare l'inganno astuto e di procacciarsi un indebito profitto, formato una lettera falsa della compagnia __________, nella quale si afferma contrariamente al vero che il danno da lui annunciato non sarebbe stato risarcito, segnatamente per l'assenza di un'assicurazione casco parziale;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 (in relazione con l’art. 22 cpv. 1) e 251 n. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 13 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 27 maggio 2005, cui è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico vi ha rinunciato chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di truffa mancata e/o di falsità in documenti;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 41, 63, 68, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1 autore colpevole di

1. reato impossibile di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP,

per avere inoltrato il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale dichiarava che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI __________, intestata alla società __________ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a __________ e – contrariamente al vero – che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) un danno analogo, prodottosi il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________, alla compagnia __________ (assicuratore casco parziale), la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.– il 15 marzo 2004, ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla __________ un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia __________ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, fra l’altro, perché il veicolo era privo di assicurazione casco parziale, non essendo data la possibilità di consumazione del reato, giacché l’assenza di un’assicurazione casco parziale – contrariamente a quanto ritenuto dall’assi­curato nel momento in cui ha comunicato tale circostanza inveritiera alla __________ – non era di per sé idonea a modificare la posizione espressa da quest’ultima il

26 febbraio 2004 di diniego della copertura assicurativa;

2. falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr.

200.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 350.–*totale