Repeat Drunk Driving Conviction with Alcohol Abstinence Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while intoxicated with a blood alcohol level between 1.76 and 2.22 grams per mille, constituting a repeat offense given prior convictions in 2000 and 2001, and a related traffic infraction for losing control of the vehicle and hitting a barrier while intoxicated. The court convicted the individual, imposing a 90-day suspended custodial sentence (probation period extended by two years due to the previous suspended sentence), a fine of 2,000 (which would convert to arrest if unpaid), and ordered the defendant to abstain from all alcohol and submit to regular psycho-educational counseling for the duration of the probation, while recording the conviction in the judicial register.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCS, Art. 90 cifra, Art. 49 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 274 cpv. 2 CPP; Repeat Drunk Driving Conviction with Alcohol Abstinence Order: The court convicted the individual, imposing a 90-day suspended custodial sentence (probation period extended by two years due to the previous suspended sentence), a fine of 2,000 (which would convert to arrest if unpaid), and ordered the defendant to abstain from all alcohol and submit to regular psycho-educational counseling for the duration of the probation, while recording the conviction in the judicial register.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive regarding the conversion of the fine into arrest in case of non-payment.
Cited in the dispositive for the non-revocation and extension of the probation period for a previously suspended sentence.
Cited twice in the dispositive to establish the behavioral rules ordered for the convicted person during the probation period.
Cited in the dispositive concerning the cancellation period for the criminal record entry.
Cited in the dispositive concerning the cancellation period for the criminal record entry related to conditional suspension.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.502 ROC/MAM DA 4188/2004 · Bellinzona 21 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1; difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà per avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia:
2.22. grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
fatti avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d'accusa no. 4188/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1, che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
17 dicembre 2004;
indetto il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato,
ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data
17.12.2001;
#### sentito da ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore,
#### riconoscendo le proprie responsabilità ed appellandosi alla clemenza
#### del Giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU
1 autore colpevole di
1.1. circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
1.2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano in data 17.12.2001
5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1
CPS e, se sì, quale?
7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .
8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;
dichiara ACCU 1*, , , , , , ,
,
colpevoledi
1. circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:
2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.
di conseguenza
condanna ACCU 1*, , , , , , ,
,;
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.- e delle spese giudiziarie di Fr. 400.--.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cfr.
3 cpv. 2 CPS).
5. Quale norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo.
6. Quale ulteriore norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto ordine al condannato di sottoporsi a regolari controlli e sedute di consulenza psicoeducativaad opera dell’Ingrado, Centro di Cura dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)
per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo.
ordina La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
ammonisce formalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Fr. 2'700.00*Totale