Insult Conviction for "Racist" Remark During Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with insult for calling another party a "liar" and "racist" during a hearing before the Justice of the Peace in 2003. The court found the defendant guilty of insult specifically for using the term "racist," but acquitted them of the charge regarding the term "liar," noting the defendant's argument that the latter term was provoked by the civil party's attitude during the hearing, and applying a statutory provision allowing for acquittal in such context. Consequently, the defendant was declared guilty of insult but exempted from any penalty, though they were ordered to pay judicial fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 177 cpv. 2 CPS; Insult Conviction for "Racist" Remark During Hearing: The court found the defendant guilty of insult specifically for using the term "racist," but acquitted them of the charge regarding the term "liar," noting the defendant's argument that the latter term was provoked by the civil party's attitude during the hearing, and applying a statutory provision allowing for acquittal in such context. Consequently, the defendant was declared guilty of insult but exempted from any penalty, though they were ordered to pay judicial fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court declared the accused guilty of insult (ingiuria) based on this article.
The court ordered the accused to be exempted from punishment (esente da pena) based on this provision.
This provision regulated the parties' right to request a written reasoned judgment, which was noted but not applied in the dispositive orders regarding the verdict itself.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2004.498 DA 4035/2004 · Bellinzona 7 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di pace, tacciandolo di bugiardo e razzista;
fatti avvenuti a Bellinzona, in data 19 settembre 2003;
reato previsto dall’art. 177 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 4035/2004 di data 1. dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- (venticinque) e delle spese giudiziarie di fr. 25.-- (venticinque).
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale sottolinea come il termine bugiardo non sia un offesa. Inoltre questo termine è stato inventato dall’agente verbalizzante, ma non era compreso dalla querela. Evidenzia in seguito come il termine razzista sia stato provocato dall’atteggiamento tenuto dalla parte civile nel corso dell’udienza svoltasi di fronte al Giudice di pace. Chiede pertanto il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4035/2004 del 1. dicembre 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a Bellinzona in data
19 settembre 2003, offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di pace, tacciandolo di razzista;
manda ACCU 1
esente da pena, art. 177 cpv. 2 CPS;
carica all’imputato la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione scritta);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale