Criminal Damage Acquittal and Civil Referral
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with criminal damage for intentionally cutting down approximately 25 to 30 trees on another party's property without consent, causing an estimated loss of 3,500 francs. Despite the public prosecutor and the civil party requesting confirmation of the initial accusation, which included a 400 franc fine and the reimbursement of damages, the court acquitted the accused of the damage charge and referred the civil party to the competent civil court for their claims, ultimately declaring the judgment final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg CPP, art. 273 e segg CPP, art. 39 LTG, art. 19 CP; Criminal Damage Acquittal and Civil Referral: Despite the public prosecutor and the civil party requesting confirmation of the initial accusation, which included a 400 franc fine and the reimbursement of damages, the court acquitted the accused of the damage charge and referred the civil party to the competent civil court for their claims, ultimately declaring the judgment final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime (danneggiamento) for which the defendant was acquitted in the first operative order.
Cited as the procedural rule governing the right to request written grounds for the judgment and the right to appeal, which the parties were advised of.
Cited as part of the procedural basis for the decision, related to the general rules of criminal procedure.
Cited as part of the procedural basis for the decision, relating to the trial procedure.
Cited as a procedural rule applicable to the decision.
Cited as part of the substantive legal basis, likely concerning capacity or general criminal law principles relevant to the acquittal.
Cited as part of the substantive legal basis, likely concerning the penalty or related aspects relevant to the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.473/bep DA 3898/2004 · Bellinzona 16 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1, Locarno)
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere fatto tagliare dalla ditta __________ numerose piante (25/30 circa) sul terreno di proprietà di CIVI 1, omettendo intenzionalmente di chiederne il consenso, causandogli così un danno patrimoniale stimato in fr. 3'500.--;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a Ascona, in Via __________ (part. __________), tra il 12 il 13.07.04;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3898/2004 di data 24 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--.
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'500.-- a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore, l’interprete mentre il Sost. Procuratore pubblico con scritto 14 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
la parte civile ha comunicato con lettera 8 marzo 2005 di non partecipare al dibattimento, chiedendo la conferma del decreto di accusa e confermandosi nelle proprie pretese;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese di parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 3'500.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 34, 144 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3898/2004 del 24 novembre 2004.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
carica le spese allo stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: