Defamation by Fax Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of defamation for sending a fax to a third party, alleging that the victim had stolen from relatives and had been imprisoned, which constituted attributing dishonorable conduct in violation of the relevant criminal code article. The court, after reviewing the case and hearing arguments where the prosecutor concurred with the initial accusation, confirmed the charge and sentenced the accused to a fine and payment of judicial costs, while referring the civil claims to the appropriate civil forum for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cifra, art. 63 CP, art. 273 e segg CPP, art. 49 cifra 4 CP; Defamation by Fax Conviction: The court, after reviewing the case and hearing arguments where the prosecutor concurred with the initial accusation, confirmed the charge and sentenced the accused to a fine and payment of judicial costs, while referring the civil claims to the appropriate civil forum for resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of defamation, which the accused was declared guilty of committing.
This article was considered in conjunction with the substantive law to reach the verdict.
These procedural articles govern the trial proceedings that led to the judgment.
This provision determines the cancellation of the conviction from the judicial record.
This article governs the deadline and right to request the grounds for the judgment and to appeal, mentioned in the final part of the decision.
This article was considered in the context of applying Cantonal Law.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.470/rol DA 3865/2004 · Bellinzona 9 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di diffamazione
per avere,
a __________ e __________,
in data 18.10.2004,
comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole, e meglio per avere,
inviato un fax all’avv. PR 1, patr. di CIVI 1 __________, incolpando quest’ultimo di avere rubato ai propri parenti e di essere finito in carcere per tale motivo;
reato previsto dall'art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3865/2004 di data 22.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per eventuali pretese.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la parte civile CIVI 1 e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato a intervenire postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il risarcimento delle spese di patrocinio di complessivi fr. 1'300.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, opponendosi a qualsiasi pretesa della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese di parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'300.--.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3865/2004 del 22 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · CIVI 1 patr. da: PR 1
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale