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10.2004.468 • PP TI 10.2004.468 Generato dall'IA

License Revocation Recipient Driving Case Dismissed on Double Jeopardy

Numero d'incarto 10.2004.468
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The accused was charged with allowing an acquaintance, whose driving license had been revoked, to use their vehicle, constituting the offense of granting driving to a third party whose license was revoked, contrary to the relevant traffic law. Upon opposition to the initial accusation, the court proceeded to trial but ultimately abandoned the proceeding because the defense successfully demonstrated that the same facts had already been judged by another authority, thus invoking the principle of *ne bis in idem*.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg CPP, art. 39 LTG; License Revocation Recipient Driving Case Dismissed on Double Jeopardy: Upon opposition to the initial accusation, the court proceeded to trial but ultimately abandoned the proceeding because the defense successfully demonstrated that the same facts had already been judged by another authority, thus invoking the principle of *ne bis in idem*.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio del ne bis in idem ritiro della concessione opposizione di terzo guida senza autorizzazione sequestro di un veicolo abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 e segg. CPP

Cited in the context of the legal basis for the proceedings before the decision was made.

art. 273 e segg CPP

Cited in the context of the legal basis for the proceedings before the decision was made.

art. 39 LTG

Cited in the context of the legal basis for the proceedings before the decision was made.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited when informing the parties about the right to appeal and request the grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.468/rol DA 3567/2004 · Bellinzona 4 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di guida

per avere,

a __________,

il __________,

messo a disposizione la vettura Mini One targata __________ al conoscente __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che egli non era titolare della licenza richiesta, in quanto la stessa gli era stata revocata dall’autorità competente in data __________ per tempo indeterminato;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2004 n. DA 3567/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e il AINQ 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rileva che i medesimi fatti sono già stati giudicati dalla __________ e dalla __________, la quale ha emesso la sua sentenza il __________;

sentito AINQ 1, il quale prende atto di quanto sopra e osserva di venirne a conoscenza solo ora;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di condurre per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se il procedimento deve essere abbandonato perché i fatti sono già stati giudicati.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

abbandona il procedimento perché i fatti sono già stati giudicati.

prescinde dal prelevare oneri di giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria: