Switzerland v. Defendant (Insult and Acquittal on Threats)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with insult for calling someone a "bastard" and with making threats by saying "I'll take you out," but following the hearing where the defendant and a witness testified, the court found the defendant guilty of insult under article 177 CP, imposing a fine of 150 Swiss Francs and court costs totaling 300 Swiss Francs, while acquitting the defendant of the charge of making threats under article 180 CP, and directed the civil claims to the competent civil forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, Art. 177 cpv. 1 CP, Art. 180 CP, art. 49 n. 4 CP; Switzerland v. Defendant (Insult and Acquittal on Threats): assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for declaring the accused guilty of insult (ingiuria).
The court acquitted the accused based on this article regarding the charge of threat (minaccia).
Cited regarding the cancellation of the entry in the criminal record.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2004.454/AMM DA 3833/2004 · Bellinzona 27 aprile 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv.,)
accusato di 1. ingiuria
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli del "*bastardo*";
2. minaccia
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo con le parole "*ti stendo*";
reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 300.–,
2. per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 18 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale della di lui moglie;
sentiti – il legale di parte civile, che – in estrema sintesi – conclude per la conferma del decreto d’accusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale esibita al dibattimento odierno;
– il difensore, che – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’imputato da entrambi i capi d’accusa (o quanto meno, in subordine, per l’esenzione dalla pena a norma dell’art. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone, comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili, il rinvio al foro civile di cui al decreto d’accusa non essendo stato oggetto di opposizione;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;
2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
autore colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;
proscioglie ACCU
dall’accusa di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;
condanna ACCU
1. alla multa di fr. 150.–,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
respinge la pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;
dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 150.– multa
fr.
150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 450.–*totale