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10.2004.407 • PP TI 10.2004.407 Generato dall'IA

DUI with Prior Conviction, Excessive Speed, and Sentence Modification

Numero d'incarto 10.2004.407
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of driving while intoxicated with a blood alcohol level between 1.83 and 2.10 grams per mille, having a prior conviction for a similar offense in 2002, and violating traffic regulations by driving negligently at excessive speed (80/90 km/h in a 60 km/h zone), resulting in a crash that overturned the vehicle. The court confirmed the conviction for the driving offenses, imposing a fine and a suspended 90-day detention sentence with a five-year probation period, but decided *not* to revoke the previously suspended sentence from 2002; instead, the court extended the probation period for that prior sentence by two years, rendering the overall judgment definitive.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; DUI with Prior Conviction, Excessive Speed, and Sentence Modification: The court confirmed the conviction for the driving offenses, imposing a fine and a suspended 90-day detention sentence with a five-year probation period, but decided *not* to revoke the previously suspended sentence from 2002; instead, the court extended the probation period for that prior sentence by two years, rendering the overall judgment definitive.

Parole chiave

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proroga del periodo di prova grave eccesso di velocità sospensione condizionale della pena modifica della sentenza esame dell'alito infrazione circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 CP

This provision was considered when ruling on the suspension of the conditional sentence (the main issue adjudicated).

art. 273 e segg. CPP

These provisions were cited as the basis for the judgment process, related to the disposition regarding the contested issue.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule dictates the terms for requesting the written motivation of the sentence, which was noted in the operative part concerning procedural rights.

art. 39 LTG

This provision was considered when ruling on the application of the judgment procedure.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.407/fc DA 3387/2004 · Bellinzona 16 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto

l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.83 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato

condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.94 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;

2. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 60 Km/h., in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando contro una siepe ivi esistente, terminando poi la corsa con la vettura capovolta;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3387/2004 di data 11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 1'300.--.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2004 e limitata al dispositivo n. 3;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

2.Sugli oneri di questo procedimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

non revoca la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova.

rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

*“lacondanna di ACCU 1:*

*1.* *Alla pena di 90 (novanta)* *giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.*

*2.* *Alla multa di fr. 1'300.––.*

*[…]*

*4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.—“*

sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta l’11 ottobre 2004.

rinuncia a prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · 1. LESA 1 2. LESA 2

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale