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10.2004.406 • PP TI 10.2004.406 Generato dall'IA

Appeal of Acquittal for Repeated Simple Assault

Numero d'incarto 10.2004.406
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An accused individual appealed a charging decree that proposed a conviction for repeated simple assault against their spouse, despite the alleged victim requesting the suspension of proceedings. The prosecutor argued for confirmation based on the credible testimony of the wife, which was corroborated by a friend's statement, against the defendant's contradictory version. However, the court ultimately acquitted the accused of repeated simple assault, finding reasonable doubt in the evidence presented, leading to the charges being dismissed and court costs being imposed.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 123 n. 2 CP, art. 93 segg. CPP, art. 273 segg. CPP, art. 39 LTG; Appeal of Acquittal for Repeated Simple Assault: The prosecutor argued for confirmation based on the credible testimony of the wife, which was corroborated by a friend's statement, against the defendant's contradictory version. However, the court ultimately acquitted the accused of repeated simple assault, finding reasonable doubt in the evidence presented, leading to the charges being dismissed and court costs being imposed.

Parole chiave

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dubbio ragionevole abbandono per lesioni personali testimonianza della vittima impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali tentata lesione personale semplice lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 123 n. 2 CP

This article defines the crime (simple repeated bodily injury) for which the accused was acquitted in the final order.

art. 93 segg. CPP

Cited among the procedural articles governing the trial that led to the final decision.

art. 273 segg. CPP

Cited among the procedural articles governing the trial that led to the final decision.

art. 39 LTG

Cited as the procedural basis relevant to the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.406/AMM DA 3301/2004 · Bellinzona 17 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv.,)

accusato di lesioni semplici ripetute

per avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (*recte*: __________) __________, procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

reato previsto dall'art.

123 n. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia; sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie – la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il pro­cedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;

– il difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento; ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata assoluzione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie ACCU

dall’accusa di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;

carica le spese __________;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria: