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10.2004.401 • PP TI 10.2004.401 Generato dall'IA

State v. Defendant 1 and Defendant 2 (Document Forgery)

Numero d'incarto 10.2004.401
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The first defendant was accused of repeated fraud and document forgery for using another person's bank cards to fraudulently obtain funds by signing withdrawal slips with forged signatures, and was convicted solely of document forgery, receiving a 30-day suspended sentence. The second defendant was accused of instigating the repeated fraud and document forgery committed by the first defendant, but the court found the second defendant guilty only of instigating document forgery and also imposed a 30-day suspended sentence, while acquitting both on the fraud and instigation to commit fraud charges; the court further ordered the confiscation of photocopies of the bank cards used in the offense.

Regesto Legislator

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Art. 146 cpv. 1 CP, Art. 21 CP, Art. 24 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 251 n. 1 CP, art. 251 n. 1 in relazione con l’art. 24 CP; State v. Defendant 1 and Defendant 2 (Document Forgery): The second defendant was accused of instigating the repeated fraud and document forgery committed by the first defendant, but the court found the second defendant guilty only of instigating document forgery and also imposed a 30-day suspended sentence, while acquitting both on the fraud and instigation to commit fraud charges; the court further ordered the confiscation of photocopies of the bank cards used in the offense.

Parole chiave

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titoli falsificati accusa di truffa truffa sospensione condizionale della pena atti penali reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 251 n. 1 CP

ACCU 1 was declared guilty of forgery of documents based on this article.

art. 24 CP

ACCU 2 was declared guilty of incitement to forgery of documents in relation to this article.

art. 251 n. 1 in relazione con l’art. 24 CP

ACCU 2 was declared guilty of incitement to forgery of documents based on this combined provision.

art. 146 cpv. 1 in relazione con l’art. 21 CP

ACCU 1 was acquitted of the charge of repeated fraud based on this article.

art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 21 e 24 CP

ACCU 2 was acquitted of the charge of incitement to repeated fraud based on this article.

art. 80 e 41 n. 4 CP

Cited in the order regarding the inscription of the conviction in the criminal record, which will be cancelled after the period fixed by these articles.

art. 21, 24, 41, 58 seg., 63, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG

These articles were cited as the basis for the court's decision (though the specific substantive articles used in the dispositive are listed above).

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Testo completo

Incarti n. 10.2004.401-402 DA 3282/2004 DA 3283/2004 · Bellinzona 16 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Barbara Marelli per giudicare

accusati di · ACCU 1 ACCU 2

ACCU 1: 1. ripetuta truffa, consumata e tentata

per avere, il 14 e il 17 novembre 2003, a __________ presso __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia i funzionari __________ di __________, con lo scopo di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e di ottenere in tal modo un indebito profitto di almeno fr. 34 000.– e meglio per avere

1.1 il

14 novembre 2003, servendosi di due tessere bancarie di cui non poteva disporre, intestate e di proprietà di __________, ingannato con astuzia un funzionario __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, apponendo su due fiches di prelevamento le firme falsificate della titolare dei conti, ottenendo per sé e per il di lui marito un indebito profitto per un importo complessivo di fr. 25 000.–, procurando __________ un danno equivalente, importo integralmente utilizzato da __________ per il pagamento di debiti;

1.2 il

17 novembre 2003, servendosi un’altra volta di due tessere bancarie di cui non poteva disporre, intestate e di proprietà di __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, tentato di ingannare con astuzia un funzionario __________, tentando di ottenere per sé e per il di lui marito un indebito profitto per un importo di almeno fr. 9000.–, rinunciando in seguito a causa della richiesta da parte del funzionario di un documento di legittimazione;

2.falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1, allo scopo di procacciare a sé e al di lei marito __________ un indebito profitto, formato documenti falsi poi utilizzati al fine di perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1.1,

e meglio per avere firmato personalmente le fiches di prelevamento, in particolare falsificando le firme della proprietaria e titolare delle tessere bancarie, conseguendo in tal modo un indebito profitto complessivo di fr. 25 000.–;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP (in relazione con l’art. 21 CP) e 251 n. 1 CP;

ACCU 2: 1. istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata per avere, a __________ presso __________, in date 14 e 17 novembre 2003, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, intenzionalmente determinato la di lui moglie __________ a ingannare con astuzia i funzionari __________, con lo scopo di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e di ottenere in tal modo un indebito profitto di almeno fr. 34 000.–, e meglio per avere

1.1 il

14 novembre 2003, determinato intenzionalmente la di lui moglie a servirsi di due tessere bancarie, di cui lei non poteva disporre, intestate e di proprietà di __________, allo scopo di ingannare con astuzia un funzionario __________, inducendola ad affermare cose false e a dissimulare cose vere, chiedendole di apporre sulle due fiches di prelevamento le firme falsificate della titolare dei conti, facendole in questo modo ottenere un indebito profitto per un importo complessivo di fr. 25 000.–, procurando __________ un danno equivalente, importo integralmente utilizzato da __________ per il pagamento di debiti;

1.2 il

17 novembre 2003, intenzionalmente determinato la di lui moglie a servirsi un’altra volta delle due tessere bancarie, di cui lei non poteva disporre, intestate e di proprietà di __________, allo scopo di ingannare con astuzia un funzionario __________, inducendo la di lui moglie ad affermare cose false e a dissimulare cose vere, tentando di farle ottenere un indebito profitto per un importo di almeno fr. 9000.–, inducendola in seguito a rinunciare a causa della richiesta da parte del funzionario di un documento di legittimazione;

2. istigazione alla falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1, intenzionalmente determinato la di lui moglie a formare documenti falsi poi utilizzati al fine di perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1.1, e meglio per avere intenzionalmente indotto la di lui moglie a firmare personalmente le fiches di prelevamento, in particolare determinandola a falsificare le firme della proprietaria e titolare delle tessere bancarie, conseguendo in tal modo un indebito profitto complessivo di fr. 25 000.–;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP (in relazione con l’art. 21 CP) e 251 n. 1 CP, entrambi in relazione con l’art. 24 CP;

perseguiti con decreti d’accusa DA 3282/2004 (__________) e DA 3283/2004 (__________*j*) del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun accusato:

1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (*per __________*: da dedursi il carcere preventivo sofferto),

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 100.–, inoltre la parte civile è rinviata al foro civile per la richiesta di risarcimento;

*e per __________* ordina la confisca, passato in giudicato il decreto, di una fotocopia tessera __________ e di una fotocopia tessera __________ intestate a __________;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 14 ottobre 2004 dagli imputati;

indetto il dibattimento 16 marzo 2005, cui sono comparsi gli accusati e l’interprete;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli imputati;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai seguenti quesiti, per ciascun accusato:

1. se l'imputato è colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata e/o falsità in documenti (*per __________*), rispettivamente istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata e/o alla falsità in documenti (*per __________*);

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 (*per __________*) se dev'essere ordinata la confisca di una fotocopia tessera __________ e di una fotocopia tessera __________ intestate a __________;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

visti gli art. 21, 24, 41, 58 seg., 63, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

autrice colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3282/2004 del 4 ottobre 2004;

proscioglie ACCU

dall’accusa di ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv. 1 in relazione con l’art. 21 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3282/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara ACCU

autore colpevole di istigazione alla falsità in documenti, art. 251 n. 1 in relazione con l’art. 24 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;

proscioglie ACCU

dall’accusa di istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv.

1 in relazione con gli art. 21 e 24 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto),

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordina – la confisca di una fotocopia tessera __________ e di una fotocopia tessera __________ intestate a __________;

– l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:

fr.

200.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 300.–*totale