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10.2004.349 • PP TI 10.2004.349 Generato dall'IA

Criminal Insult Conviction for Single Term "Viscido"

Numero d'incarto 10.2004.349
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of criminal insult for calling the complainant "viscido" (slimy) and "vile" (cowardly) during a phone conversation, and of making a threat with the phrase "I'm coming to get you and drag you out of the house." The court found the defendant guilty of insult specifically for using the word "viscido," determining that this word attacked the honor of the complainant during the conversation, but acquitted the defendant of the charge of threat and the charge of insult based on the word "vile," ultimately convicting them only of insult for the single term, resulting in a fine and an order for the defendant to pay a limited sum to the civil party for costs, with remaining civil claims referred to civil court.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 177 CP, Art. 9 cpv. 6 CPP, Art. 49 cifra, art. 49 cifra 4 CP; Criminal Insult Conviction for Single Term "Viscido": al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Parole chiave

Generato dall'IA
ingiuria accusa penale precetto esecutivo diffamazione ripetibili oltraggio alla corte per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 177 CP

The defendant was declared guilty of insult based on this article.

art. 49 cifra 4 CP

This article was cited in the order regarding the registration and subsequent cancellation of the conviction in the judicial register.

art. 9 cpv. 6 CPP

This article was cited in the order imposing reimbursement to the civil party ('parte civile').

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.349/CEG DA 2720/2004 · Bellinzona 27 gennaio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 d patr. da: PR 1

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo di viscido e vile;

2. minaccia,

per avere incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “*ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa*”;

fatti avvenuti ad __________ e __________, agli __________;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;

indetto il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato;

l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “*viscido*”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile;

per ultimo di nuovo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile?

1.2. minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “*ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa*”;

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4,

177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub*

2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti *sub* 1.1. e 4, negativamente al quesito posto *sub* 1.2., dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “*viscido*”;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2. al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

§ Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “*vile*”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.--*totale