Lugano DUI Conviction and Sentencing (2004)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of driving while severely intoxicated, evidenced by a blood alcohol level between 2.56 and 2.87 per mille, an offense committed in Lugano on July 5, 2004. Despite the prosecutor proposing a 60-day suspended sentence and a fine, the court considered the defendant's financial situation, including disability pension income, and history of bipolar disorder when imposing a reduced sentence of 30 days of detention suspended for a four-year probationary period, along with a reduced fine of 300 francs, all subject to judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCS, Art. 49 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 63 CPS, Art. 41 cfr; Lugano DUI Conviction and Sentencing (2004): Despite the prosecutor proposing a 60-day suspended sentence and a fine, the court considered the defendant's financial situation, including disability pension income, and history of bipolar disorder when imposing a reduced sentence of 30 days of detention suspended for a four-year probationary period, along with a reduced fine of 300 francs, all subject to judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime (driving under the influence) for which the accused was declared guilty.
Cited in order no. 2 as the basis for converting the fine into arrest upon non-payment.
Cited in order no. 4 as the basis for the deletion period of the conviction from the criminal record.
Cited in order no. 4 as the basis for the deletion period of the conviction from the criminal record.
Cited generally regarding procedure, although not directly in the final penalty orders, it pertains to the procedural framework that led to the decision.
Cited generally regarding procedure, although not directly in the final penalty orders, it pertains to the procedural framework that led to the decision.
Cited regarding the procedural law applicable to the sentence.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.329 ROC/MAM DA 2878/2004 · Bellinzona 21 gennaio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole dicircolazione in stato di ebrietà per aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 05.07.2004;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d'accusa no. 2878/2004 del 30 agosto 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 800.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
8 settembre 2004;
indetto il pedissequo dibattimento 21 gennaio 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale ex art. 63 CPS, come pure una riduzione del periodo di prova proposto nel DAC impugnato (da tre a due anni), nonché una massiccia riduzione della multa. Ricorda che il prevenuto è al beneficio di una rendita di invalidità come pure della complementare, per un ammontare complessivo netto pari a Fr. 2'450.- mensili (oltre a Fr. 500.- mensili a titolo di rendita completiva AI per la moglie, e Fr. 750.- mensili a titolo di rendita completiva AI per la figlia minorenne di anni quindici). Ricorda inoltre che il prevenuto da oltre
20 anni soffre di bipolarismo (psicosi maniaco depressiva) ed anche per questo motivo egli ha fatto richiesta di una curatela volontaria (cfr. doc. 1 prodotto in questa sede);
#### sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore e si
#### appella alla clemenza del Giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà
per avere, a Lugano in data 05.07.2004, condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;
dichiara ACCU 1*,
colpevoledi
circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto, a Lugano il 05.07.2004, l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);
di conseguenza
condanna ACCU 1*,
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso dimancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr.
600.00 Totale