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10.2004.318 • PP TI 10.2004.318 Generato dall'IA

State v. Defendant (Negligent Arson Acquittal)

Numero d'incarto 10.2004.318
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of negligent arson for causing a fire in her rented kitchen by leaving an electric hot plate unattended on high heat while briefly absent, resulting in damage to the property owners. Following a hearing where the defendant's counsel sought acquittal despite the public prosecutor requesting confirmation of the initial accusation, the court ultimately responded negatively to the first question regarding guilt, thereby acquitting the defendant of negligent arson and ordering that court taxes and costs be borne by the state, as no written motivation was requested and no appeal was filed.

Regesto Legislator

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Art. 222 cpv. 1 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 49 cfr, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 39 lett. a LTG; State v. Defendant (Negligent Arson Acquittal): ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.

Parole chiave

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incendio colposo beni statali scemata imputabilità denuncia mendace crimine assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 222 cpv. 1 CPS
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;
Art. 49 cifra
300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 106 cpv. 3 CPS
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Art. 49 cfr
2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr.
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Art. 39 lett. a LTG
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
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Testo completo

Incarto n. 10.2004.318 ROC/MAM DA 2814/2004 · Bellinzona 11 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1; difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di incendio colposo

per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto d'accusa no. 2814/2004 del 26 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna della prevenuta:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

§ Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

2 settembre 2004,

indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento della prevenuta;

sentito da ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ACCU 1 colpevole di

incendio colposo

per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente al quesito 1.;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie ACCU

dal reato di incendio colposo

ordina Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi