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10.2004.315 • PP TI 10.2004.315 Generato dall'IA

Acquittal for Store Employee in Telephone Subscription Fraud Case

Numero d'incarto 10.2004.315
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant, a store employee, was accused of repeated complicity in fraud and forgery by intentionally facilitating another individual to fraudulently obtain eleven telephone subscriptions from a company between June and August 2000 by allowing the use of false names, thereby causing the company a loss of CHF 11,669.25, and providing mobile phones that were later resold for profit. Despite the detailed charges and the prosecutor seeking confirmation of the indictment, the court ultimately acquitted the defendant on both counts of repeated complicity in fraud and forgery, deciding that the charges were not proven and ordering that court costs be borne by the state, while referring any civil claims for damages to the competent civil court, rendering the decision final.

Regesto Legislator

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Art. 25 CP, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 41 cfr, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 39 lett. a LTG; Acquittal for Store Employee in Telephone Subscription Fraud Case: Despite the detailed charges and the prosecutor seeking confirmation of the indictment, the court ultimately acquitted the defendant on both counts of repeated complicity in fraud and forgery, deciding that the charges were not proven and ordering that court costs be borne by the state, while referring any civil claims for damages to the competent civil court, rendering the decision final.

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa di truffa infrazione commessa nell'azienda truffa decisioni incidentali accusa abuso di impianti di telecomunicazioni truffa e falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to notifying parties of the right to appeal and request for written grounds.

art. 257 e segg. CPP

Cited as procedural law used in the proceedings.

art. 273 e segg. CPP

Cited as procedural law used in the proceedings.

art. 39 lett. a LTG

Cited as procedural law used in the proceedings.

art. 146 CP

Cited as the substantive law provision defining one of the acquitted offenses (complicity in fraud).

art. 251 cifra 1 CP

Cited as the substantive law provision defining one of the acquitted offenses (complicity in document forgery).

art. 25 CP

Cited as the substantive law provision concerning complicity, used in the context of the acquitted offenses.

art. 80 CPS

Cited in the context of the potential registration and erasure of the conviction, though the defendant was acquitted.

art. 41 cifra 4 CPS

Cited in the context of the potential registration and erasure of the conviction, though the defendant was acquitted.

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Testo completo

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2004.315 ROC/MAM DA 2600/2004 · Bellinzona 16 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 rappresentante; difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. ripetuta complicità in truffa per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, nel periodo da giugno ad agosto del 2000, allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 11'669.25,

e meglio per avere,

il

13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000, lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti, e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;

2.*ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1,

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi a lui riconducibili;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;

reati previsti dagli artt. 146 cpv.1, 251 cifra 1 e art. 25 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 2600/2004 del 16 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Eventuali richieste di risarcimento da parte della parte civile sono demandate al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

26 agosto 2004,

indetto il pedissequo dibattimento 15 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste, citato a comparire in virtù dell’ordinanza sulle prove di data 19.11.2004;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da entrambi i capi d’imputazione;

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È Vincenzo ACCU 1 autore colpevole di

1.1. ripetuta complicità in truffa

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________,nel periodo da giugno ad agosto del 2000, allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 11'669.25,

e meglio per avere, il 13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000, lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti, e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;

o, subordinatamente,

1.1.1. ripetuta complicità in truffa

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, nel periodo da luglio ad agosto del 2000, allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in quattro occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 4'882,30

e meglio per avere il 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000, lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 8 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti, e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 1'600.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di almeno complessivi Fr. 4'882,30;

1.2. ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1,

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi a lui riconducibili;

o, subordinatamente, di

1.2.1.ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, segnatamente in data 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000.

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno quattro occasioni lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi a lui riconducibili;

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1. , se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6. Se le pretese di parte civile devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 146, 251 cifra 1, art. 25 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP,

273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente al quesito 6. e negativamente ai quesiti 1.1, 1.1.1., 1.2. 1.2.1 e 5;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1*,

dai capi d’imputazione di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta complicità in falsità in documenti

ordina 1. Le tasse e le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato.

2. La decisione sulle pretese di parte civile è demandata al competente foro civile.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice il Segretario

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 50.-- indennità teste

Fr. 50.-- Totale