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10.2004.296 • PP TI 10.2004.296 Generato dall'IA

Criminal Defamation and Malicious Communication Conviction

Numero d'incarto 10.2004.296
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with criminal defamation for sending a fax that called the victim a "convict" and accused them of making excessive monetary demands, which was contested but ultimately found to be malicious and not justified by public interest or good faith belief in the truth, as the communication was misdirected to an Italian entity without any apparent benefit to the defendant's purported professional interests. The court found the defendant guilty of defamation under Article 173 of the Penal Code, rejecting the defense claims of justification, and consequently convicted the previously unblemished defendant to a fine of 500 currency units plus judicial costs, rather than the suspended detention initially proposed.

Regesto Legislator

Ufficiale

diffamazione: fax in cui vittima tacciata di pregiudicato e "sfruttatore" di curatelato. Prova della verità respinta poiché intento di fare maldicenza

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione punibilità dei mass media accusa penale condotta colpevole eccezione di buona fede uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 173 CP

The defendant was declared guilty of defamation based on this article.

art. 49 n. 4 CP

Cited in the order concerning the deletion of the conviction record.

art. 9 cpv. 1 CPP

Cited in the final orders regarding the assessment of procedural costs (oneri processuali).

art. 48 seg. CP

Cited in the basis for the decision, likely related to general penalty provisions.

art. 63 CP

Cited in the basis for the decision, likely related to criminal law principles.

art. 273 segg. CPP

Cited in the basis for the decision, likely procedural provisions relevant to the judgment.

art. 39 LTG

Cited in the basis for the decision, likely a cantonal procedural law provision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.296/AMM 2572/2004 · Bellinzona 18 febbraio 2005 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’ DI 1)

accusato di diffamazione

per avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di "pregiudicato" e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro;

reato previsto dall'art. 173 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla pena di 3

(tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 16 agosto 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 18 febbraio 2005, cui sono comparsi l’avv. __________ (in sostituzione dell’avv. __________) e la parte lesa __________,

mentre l’accusato – regolarmente citato – non è comparso, ragion per cui nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali;

preso atto che il sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato il 9 novembre 2004 a intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del __________ (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione); lo dimostra il fatto che lo stesso __________ ha ammesso che __________ ha avviato nei suoi confronti un’inchiesta interna; quanto alle affermazioni riguardanti il curatelato, egli rileva che l’imputato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;

ne conclude, il difensore, per il proscioglimento dell’accusato o quanto meno, in subordine, per la condanna alla sola multa in luogo della pena detentiva proposta dall’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di diffamazione;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che il difensore ha chiesto il 21 febbraio 2005 la motivazione della sentenza;

ritenuto in fatto:

che con decreto d’accusa del 9 agosto 2004, il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di diffamazione, per “*avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________ i, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro*”;

che in applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna del prevenuto a tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.–;

che ACCU 1 ha introdotto il 16 agosto 2004 opposizione al decreto d’ac­cusa;

considerato in diritto:

che l’art. 173 n. 1 CP reprime con la detenzione sino a sei mesi o con la multa – a querela di parte – chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei;

che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (art. 173 n. 2 CP);

che egli non è ammesso tuttavia a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’in­teresse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP);

che il sostituto Procuratore pubblico rimprovera all’imputato, come si è detto, di “*avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro*”;

che il difensore riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del patronato (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione);

che sulle affermazioni riguardanti il curatelato, la difesa soggiunge che l’impu­tato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;

che non giova tuttavia all’accusato adombrare un eventuale interesse del patronato, ove solo si consideri come egli è stato punito per lo scritto inviato al __________ di __________, e non è dato di vedere – né l’imputato pretende – una qualsivoglia utilità per quest’ultimo ad avere informazioni sul passato della parte lesa;

che nemmeno l’accusato si duole del resto, per avventura, di essersi rivolto al __________ di __________ per un semplice errore (cfr. anzi verbale d’interro­gatorio del 27 gennaio 2004, allegato 2 all’act. 5, in basso: “*come segretario __________ io mi sono sentito di sollevare il problema e rendere attenti i dirigenti italiani”);

che l’invio incriminato non era quindi giustificato né da un interesse pubblico né da un altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 n. 3 CP, ma era dettato solo dalla volontà di fare della maldicenza;

che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla tesi accusatoria, i termini adoperati dall’imputato e ritenuti dal magistrato inquirente essendo altresì manifestamente lesivi dell’onore della vittima nel senso dell’art. 173 n. 1 CP;

che sulla pena, una multa di fr. 500.– risulta tutto sommato più adeguata all’in­frazione commessa, al grado di colpa, alla situazione personale dell’imputato – incensurato (act. 7) – e alle circostanze del caso specifico;

che gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP);

per questi motivi, visti gli art. 48 seg., 63 e 173 CP;

9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione, art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.–;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 500.– multa

fr. 450.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 1100.–*totale

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.