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10.2004.287 • PP TI 10.2004.287 Generato dall'IA

Misappropriation of Customer Data and Unfair Competition Acquittal

Numero d'incarto 10.2004.287
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant, formerly a saleswoman/telephone operator for a distance-selling company, was accused of misappropriation for retaining customer contracts and personal data, part of the company's goodwill, and providing them to a direct competitor for undue profit, as well as repeated unfair competition by using her prior customer relationships and company methods to solicit the former employer's clients on behalf of the new competitor while intentionally confusing them about the product origin. The court found the defendant guilty of misappropriation under Article 138 n. 1 of the Penal Code for retaining and placing the customer data at the disposal of the competing company, but acquitted her of the charge of repeated unfair competition, ultimately convicting her to a ten-day suspended sentence conditional upon a two-year probation period, along with payment of judicial fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 23 LCSI, art. 138 n. 1 CP, art. 80 e 41 n. 4 CP; Misappropriation of Customer Data and Unfair Competition Acquittal: The court found the defendant guilty of misappropriation under Article 138 n. 1 of the Penal Code for retaining and placing the customer data at the disposal of the competing company, but acquitted her of the charge of repeated unfair competition, ultimately convicting her to a ten-day suspended sentence conditional upon a two-year probation period, along with payment of judicial fees and costs.

Parole chiave

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concorrenza sleale sospensione condizionale della pena dati personali vendita a distanza indebito contratti a distanza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 138 n. 1 CP

The defendant was declared guilty of the offense of misappropriation based on this article.

art. 23 LCSI

The defendant was acquitted of the charge of repeated offense against the LCSI based on this article.

art. 80 e 41 n. 4 CP

This article governs the eventual cancellation of the conviction inscription in the criminal record.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.287/AMM DA 2437/2004 · Bellinzona 8 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa dall’avv.,)

accusata di 1. appropriazione indebita

per avere, a __________ e __________, nel periodo almeno dal giugno al 28 ottobre 1999, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/tele­fonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un numero imprecisato di contratti di vendita, di conferme d'ordine, di tabulati, di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (tutti documenti originali facenti parte del *goodwill* della società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale, per un valore commerciale stimato dalla parte civile di circa fr.

50 000.–;

2. ripetuto delitto contro la LCSl

per essere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, in qualità di venditrice/telefonista della società __________ __________ AG, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata dalla società __________ SA, __________, suo precedente datore di lavoro attivo nello stesso settore commerciale e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. a e c che la legava a quest'ultima società, ripetutamente e intenzionalmente resasi colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 3 lett. b, d LCSI nei confronti della società __________ SA, favorendo nel contempo la società __________ AG nella concorrenza e ingenerando confusione nei clienti tra le merci e le prestazioni della __________ e quelle della __________;

e meglio per avere, dopo avere utilizzato a favore dell'attività commerciale della società __________ AG i metodi di vendita e le proprie relazioni d'affari acquisiti in precedenza presso la società __________ SA, e in particolare le schede contenenti i nominativi e i dati personali dei clienti di spettanza di quest'ultima società, a lei originariamente affidati dalla __________ per la vendita a distanza di beni (documenti di cui si è indebitamente appropriata nelle modalità esposte al punto 1),

contattato i clienti della società __________ SA avvalendosi dei canali commerciali societari definiti sopra, offrendo e trasmettendo loro prodotti della società concorrente __________ AG, senza che i clienti venissero informati della differente origine dei prodotti e speculando sul fatto che i clienti la riconoscessero come rappresentante della __________;

reati previsti dagli art. 138 n. 1 CP; 23 LCSI (in relazione con l'art. 3 lett. b e d LCSI);

perseguita con decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3. rinvia la parte civile, per eventuali richieste di risarcimento, al foro civile,

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 5 agosto 2004 dall’imputata;

indetto il dibattimento 8 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale – in estrema sintesi – chiede il proscioglimento dell’accu­sata per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati ascrittile; contesta

altresì la commisurazione della pena, ritenuta in ogni caso sproporzionata;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita e/o ripetuto delitto contro la LCSl;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 3 lett. b, d e 23 LCSI; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1autrice colpevole di appropriazione indebita, art. 138 n. 1 CP,

per avere, accettando l’eventualità di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/tele­fonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un contratto di vendita/conferma d'ordine e un numero imprecisato di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (documenti originali facenti parte del *goodwill* della società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di ripetuto delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, art. 23 LCSI, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico della condannata:

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 300.–*totale