Battery and Repeated Insult Conviction with Final Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of battery (involving pushing and striking the victim) and repeated insult (using the epithet "brutta serba" and writing insulting phrases like "Jugoslava di M.," "bugiarda," and "vigliacca" in mailboxes) but was acquitted of the specific insult "bugiarda." The court determined guilt based on the facts presented in the indictment, ultimately convicting the defendant of battery and repeated insult (excluding one epithet), imposing a fine of CHF 100 plus judicial fees and costs totaling CHF 200, while exempting the defendant from punishment for the battery offense, and noting the sentence is final as no party requested a written justification or filed an appeal within the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, Art. 126 cpv. 1 CP, Art. 49 cifra, art. 177 CP, art. 63 CP, art. 39 LTG; Battery and Repeated Insult Conviction with Final Judgment: ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the conviction for 'vie di fatto' (battery).
Cited as the basis for the conviction for 'ripetuta ingiuria' (repeated insult), although the conviction for one element was rejected.
Cited in the context of legal grounds considered before the final orders.
Cited regarding the procedural deadline for requesting the written grounds of the judgment.
Cited in the context of legal grounds considered before the final orders.
Cited regarding the condition for cancellation of the conviction entry in the criminal record.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.266/rol DA 2343/2004 · Bellinzona 12 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare
_ACCU1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto
per avere, ad __________ in data 12.06.2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________, spintonandola con vigore e colpendola al viso e al corpo con degli schiaffi;
2. ripetute ingiurie
per avere, ad __________, offeso l’onore di __________:
- proferendo il 12.06.2004 nei suoi confronti l’epiteto “*brutta serba*”;
- attaccando sulla sua bucalettere, in date imprecisate dei mesi di maggio e giugno 2004, diversi scritti contenenti alcuni ingiuriosi epiteti, fra cui:
“*Jugoslava di M.*”, “*bugiarda*” e “*vigliacca”*;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 CP e 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 12 luglio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 novembre 2004, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autrice colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. ripetute ingiurie
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP; 63 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara _ACCU1
autrice colpevole di vie di fatto e di ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 12 luglio 2004, fatta eccezione per l'epiteto "*bugiarda*";
manda __________esente da pena per il reato di vie di fatto;
condanna _ACCU1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale