Omission of Accounting by Company Administrators
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found both defendants, acting as the sole administrator of a company that was later declared bankrupt, guilty of failing to prepare balance sheets and maintain proper accounting records, which violates their legal obligations and prevents the determination of the financial situation. Despite the prosecution seeking a 15-day suspended sentence and the revocation of prior suspended sentences for one defendant, the court ultimately convicted both for the offense of omission of accounting under Article 166 of the Penal Code, sentencing each to 10 days of detention suspended for a two-year probationary period, payment of Fr. 400 in judicial fees and costs, and ordering the registration of the conviction in the judicial records without revoking the prior suspended sentences for the first defendant, but issuing a formal admonition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 n. 4 CP, art. 80 CP; Omission of Accounting by Company Administrators: Despite the prosecution seeking a 15-day suspended sentence and the revocation of prior suspended sentences for one defendant, the court ultimately convicted both for the offense of omission of accounting under Article 166 of the Penal Code, sentencing each to 10 days of detention suspended for a two-year probationary period, payment of Fr. 400 in judicial fees and costs, and ordering the registration of the conviction in the judicial records without revoking the prior suspended sentences for the first defendant, but issuing a formal admonition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for finding ACCU 1 and ACCU 2 guilty of failing to keep accounts (omissione della contabilità).
Cited in relation to the conditions for the cancellation of the conviction record entry.
Cited in relation to the conditions for the cancellation of the conviction record entry.
Testo completo
Incarti n. 10.2004.257, 10.2004.258/AMM DA 2249/2004 · Bellinzona 14 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , e ACCU 2 (DI 1)
ciascuno accusato di omissione della contabilità per avere a __________ e in altre località in Svizzera, nel periodo ottobre 2000 – maggio 2001 (ACCU 1), rispettivamente maggio 2001 – aprile 2002 (ACCU 2), nella sua qualità di amministratore unico della ditta __________ SA, __________, della quale la Sezione 5 della Pretura di Lugano ha decretato il fallimento l'8 aprile 2002, omesso di allestire il bilancio e di tenere regolarmente i libri contabili, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo di rilevare la situazione patrimoniale;
reato previsto dall'art. 166 CP;
perseguiti con decreti d’accusa DA 2249/2004 (ACCU 1) e DA 2248/2004 (ACCU 2) del 1° luglio 2004del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun imputato:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
e per ACCU 1 non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 2 luglio 2004 dagli imputati;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2004, cui sono comparsi gli accusati, il difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e all’audizione testimoniale di __________ e __________;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale ravvisa in entrambi i casi gli estremi del reato di omissione della contabilità e conclude per la conferma dei decreti d'accusa;
– il difensore, il quale contesta l'adempimento dei reati e conclude per il proscioglimento degli accusati dal rispettivo capo d'imputazione;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:
1. se l'imputato è colpevole di omissione della contabilità, commesso nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 (per ACCU 1) se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 166 e 172 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU
autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2249/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
dichiara ACCU
autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2248/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · CIVI 1 patr. da: PR 1
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.–*totale