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10.2004.255 • PP TI 10.2004.255 Generato dall'IA

Defamation by Anonymous Letters (Contumacy Proceedings)

Numero d'incarto 10.2004.255
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of defamation for sending anonymous letters in July 2003 to several recipients, falsely accusing the victim of dishonorable conduct, dishonesty, and failing to meet financial obligations, including using an insult. The court reached this verdict after conducting the proceedings in the defendant's absence (contumacy), as the defendant opposed the initial accusation but failed to appear at the public hearing despite proper citation, while the prosecutor requested confirmation of the original penalty, leading the court to affirm guilt under the relevant penal code article, impose a fine of 300 currency units plus judicial fees and expenses, order the conviction to be recorded in the criminal register with provision for eventual cancellation, and refer the civil party to the competent civil forum for any claims.

Regesto Legislator

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Art. 173 CP, Art. 49 cifra, art. 49 cifra 4 CP, art. 106 cpv. 3 CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg CPP; Defamation by Anonymous Letters (Contumacy Proceedings): The court reached this verdict after conducting the proceedings in the defendant's absence (contumacy), as the defendant opposed the initial accusation but failed to appear at the public hearing despite proper citation, while the prosecutor requested confirmation of the original penalty, leading the court to affirm guilt under the relevant penal code article, impose a fine of 300 currency units plus judicial fees and expenses, order the conviction to be recorded in the criminal register with provision for eventual cancellation, and refer the civil party to the competent civil forum for any claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione verdetto di colpevolezza reato penale ingiuria testimone anonimo punibilità dei mass media per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 CP

The defendant was convicted of defamation based on this article.

art. 49 cifra 4 CP

This article dictates the condition for the cancellation of the conviction from the judicial register.

art. 106 cpv. 3 CP

This article was cited when listing the procedural grounds considered before the final decision.

art. 9 e segg. CPP

This article was cited when listing the procedural grounds considered before the final decision.

art. 273 e segg CPP

This article was cited when listing the procedural grounds considered before the final decision.

art. 39 LTG

This article was cited when listing the procedural grounds considered before the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.255/CEG DA 1566/2004 · Bellinzona 11 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio 2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 300.--.

2.

Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

rinviando la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;

indetto il pubblico dibattimento in data

11 novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è presentato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' __________ autore colpevole di diffamazione,

per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub*

1 e 3, negativamente al quesito posto *sub* 2, come segue al quesito posto *sub* 4,

dichiara ACCU1

autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;

condanna ACCU1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

rinvia la parte civile __________ al competente foro civile per ogni pretesa;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.--*totale

Il giudice: Il segretario: