DUI Conviction with Acquittal on Traffic Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with driving under the influence, with a blood alcohol content between 1.41 and 1.61 per mille, and with a traffic violation for negligently losing control of the vehicle, resulting in driving into the oncoming lane and subsequently off the road into a vegetable garden. The court found the defendant guilty of driving while intoxicated, rejecting the defense's claim of necessity for the traffic infraction, and consequently convicted the defendant on the DUI charge, imposing a sentence of 15 days of suspended detention (3-year probation) and a fine of 1,200 currency units, along with judicial taxes and costs, while acquitting the defendant of the separate traffic violation charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCS, Art. 90 cifra, Art. 49 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 34 CPS; DUI Conviction with Acquittal on Traffic Violation: The court found the defendant guilty of driving while intoxicated, rejecting the defense's claim of necessity for the traffic infraction, and consequently convicted the defendant on the DUI charge, imposing a sentence of 15 days of suspended detention (3-year probation) and a fine of 1,200 currency units, along with judicial taxes and costs, while acquitting the defendant of the separate traffic violation charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive order (2) regarding the conversion of the fine to arrest in case of non-payment.
Cited in the dispositive order (4) regarding the inscription and cancellation of the conviction in the judicial register.
Cited in the dispositive order (4) regarding the inscription and cancellation of the conviction in the judicial register.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.249 ROC/MAM DA 2266/2004 · Bellinzona 25 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà per aver condotto l'autovettura Citroën targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
fatti avvenuti a in data 01.05.2004;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano fuoriuscendo poi dal campo stradale sulla sua sinistra terminando la corsa in un adiacente orto;
fatti avvenuti a in data 01.05.2004;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
perseguito con decreto d'accusa no. 2266/2004 del 5 luglio 2004 del Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
12 luglio 2004;
indetto il pedissequo dibattimento 25 novembre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 27 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto dal capo d’imputazione di infrazione alle norme della circolazione, quanto precede in applicazione dell’art. 34 CPS e, quo al reato di circolazione in stato di ebrietà, postula una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale come pure della multa;
sentito da ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a , in data 01.05.2004, condotto l'autovettura Citroën targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
1.2. infrazione alle norme della circolazione per avere, a , in data 01.05.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano fuoriuscendo poi dal campo stradale sulla sua sinistra terminando la corsa in un adiacente orto;
1.2.1. Ha l’autore infranto le norme della circolazione in stato di necessità ex art. 34 cpv. 1 CPS?
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte, informata dal Giudice al riguardo, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC e art. 34 cpv. 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2.1., 2., 3., 4 e 5 e negativamente al quesito 1.2.;
dichiara ACCU 1,
colpevoledi
1. circolazione in stato di ebrietà
per avere, a , in data 01.05.2004, condotto l'autovettura Citroën targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
proscioglie ACCU 1,
dal capo di imputazione di infrazione alle norme della circolazione di conseguenza
condanna ACCU 1,
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Fr. 1'900.00