Guilty Verdict Following Objection to Initial Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was prosecuted for a crime committed between March 2002 and June 2002 in Lugano and Morcote, following an initial accusation proposing a fine of 3,000 Swiss Francs plus associated costs, to which the defendant timely objected, leading to a hearing where the court, after considering the facts, interrogating the accused, and hearing the defense counsel, ultimately declared the accused guilty and imposed a conviction, though the details of the final sentence and reasoning are omitted as the parties were informed of their right to appeal and request a written motivation, rendering the judgment final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 39 LTG; Guilty Verdict Following Objection to Initial Fine: le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to note that no party requested a written reasoning or lodged an appeal within the time limit.
Cited as applicable procedural law governing the judgment, though not explicitly tied to a specific order.
Cited as generally applicable procedural law for the judgment.
Cited as applicable procedural law governing the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.229/AMM DA 2009/2004 · Bellinzona 17 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare
_ACCU1 difeso da: DI1
prevenuto colpevole di ;
fatti avvenuti il tra marzo 2002 e il 27 giugno 2002 a Lugano e Morcote;
reato previsto dall' ;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 2009/2004 di data 3 giugno 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 3'000.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
3. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento , al quale
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
2.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara _ACCU1
condanna
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 0.00 multa
fr. 0.00 tassa di giustizia
fr. 0.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 0.00 totale