State v. Defendant (Self-Defense Acquittal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of simple assault, specifically punching the victim in the face and causing an injury to the upper eyelid at a public establishment in the city on a specified date. The defense argued that the accused acted in legitimate self-defense because witness testimony supported the defendant's account over the victim's, indicating the punch was a proportionate response to an unjustified aggression. Consequently, the court acquitted the accused of simple assault, finding that the act constituted justified self-defense under the relevant penal code article, and ordered the state to bear the judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 66 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 33 cpv. 1 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; State v. Defendant (Self-Defense Acquittal): The defense argued that the accused acted in legitimate self-defense because witness testimony supported the defendant's account over the victim's, indicating the punch was a proportionate response to an unjustified aggression. Consequently, the court acquitted the accused of simple assault, finding that the act constituted justified self-defense under the relevant penal code article, and ordered the state to bear the judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the main ground for acquitting the defendant based on self-defense (legitimate defense).
Cited in the disposition to state the crime of which the defendant was acquitted.
Cited regarding the procedure for requesting the written grounds of the judgment, although no request was made.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.224 DA 1815/2004 · Bellinzona 24 gennaio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici, per avere, a Bellinzona, presso l'esercizio pubblico, __________, Piazza del Sole, in data 16 gennaio 2004, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio, colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni riportate sul certificato medico di data
16 gennaio 2004 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, richiamato l'art. 66 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1815/2004 di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizioine dei testi;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L'imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?
2. L’imputato ha agito per legittima difesa?
3. In caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004, per avere agito per legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 410.00 totale