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10.2004.209 • PP TI 10.2004.209 Generato dall'IA

Attempted Counterfeiting and Violation of Entry Ban with Extended Probation

Numero d'incarto 10.2004.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of attempted circulation of counterfeit currency (three USD 100 bills) and violating the federal law on the residence and domicile of foreigners by entering the jurisdiction despite an existing entry ban. The court sentenced the defendant to fifteen days of detention, added partially to a prior sentence, and granted a five-year probation period for this new sentence, while crucially deciding not to revoke the conditional suspension of two previous sentences (one of detention and one accessory expulsion order) but instead extending the probation period for each by one year, and ordering the confiscation and destruction of the counterfeit notes.

Regesto Legislator

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Art. 242 cpv. 1 CP, Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 80 e 41 n. 4 CP, Art. 22 cpv. 1, 41, 55, 58, 63, 68 e 242 cpv. 1 CP, Art. 9 segg. e 273 segg. CPP; Attempted Counterfeiting and Violation of Entry Ban with Extended Probation: The court sentenced the defendant to fifteen days of detention, added partially to a prior sentence, and granted a five-year probation period for this new sentence, while crucially deciding not to revoke the conditional suspension of two previous sentences (one of detention and one accessory expulsion order) but instead extending the probation period for each by one year, and ordering the confiscation and destruction of the counterfeit notes.

Parole chiave

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falsificazione di monete commisurazione della pena divieto d'entrata diritto processuale termine di sospensione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 242 cpv. 1 CP

Used to affirm the conviction for attempted circulation of counterfeit money.

Art. 23 cpv. 1 LDDS

Used to affirm the conviction for violation of the Federal Law on residence and settlement of foreigners.

Art. 80 e 41 n. 4 CP

Cited regarding the cancellation period for the registration of the conviction in the judicial record.

Art. 22 cpv. 1, 41, 55, 58, 63, 68 e 242 cpv. 1 CP

Cited as the legal basis for the judgment, including substantive criminal law provisions.

Art. 23 cpv. 1 LDDS

Cited as the legal basis for the judgment concerning the foreigner's law violation.

Art. 9 segg. e 273 segg. CPP

Cited as the legal basis for the criminal procedure applied.

Art. 39 LTG

Cited as the legal basis for the applicable cantonal procedural law.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.209/AMM DA 564/2004 · Bellinzona 11 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 autista (difeso dal DUF 1 )

accusato di 1. messa in circolazione di monete false, mancata per avere, a Ponte Tresa il 23 maggio 2002, incaricato __________ di convertire in franchi svizzeri 3 banconote da USD 100.– contraffatte, per un valore complessivo di USD 300.–, che quest'ultimo ha consegnato al __________, non riuscendo comunque nel suo intento in quanto il funzionario della banca ne accertava la falsità;

reato previsto dall'art.

242 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti a Ponte Tresa il 23 maggio 2002;

2. violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per essere entrato in Svizzera, in particolare a Caslano (*recte*: Ponte Tresa) l'8 marzo 2002, senza salvacondotto, benché consapevole del fatto che a suo carico fosse stato pronunciato dalle competenti Autorità un divieto d'entrata regolarmente notificatogli in data 1° dicembre 2001 e valido sino al

20 novembre 2003;

reato previsto dall'art.

23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti a Caslano (*recte:* Ponte Tresa) l'8 marzo 2002;

perseguito con decreto d’accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di Bellinzona,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–,

3. ordina la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002,

4. revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002,

5. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,

6. revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 2 giugno 2004 dall'imputato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2004, cui sono comparsi l'accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;

– il difensore, il quale non contesta la violazione della LDDS, ma sottolinea i motivi che l'hanno occasionata (voleva vedere il figlio) e chiede pertanto l'esenzione da ogni pena o, in subordine, una multa commisurata alla sua situazione di indigenza; nega per converso la messa in circolazione di monete false e si oppone altresì alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione decise in precedenza;

sentito da ultimo l'accusato;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di

1.1 messa in circolazione di monete false, mancata, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 violazione della LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra;

2. in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002, alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002 e alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il rispettivo periodo di prova;

3. se dev'essere ordinata la confisca e la distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002;

4. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 41, 55, 58, 63, 68 e 242 cpv. 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e

273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di messa in circolazione di monete false, mancata, art. 242 cpv. 1 CP, e di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di Bellinzona, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il

29 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 200, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

ordina

– la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002,

– l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr.

100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 200.–*totale