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10.2004.206 • PP TI 10.2004.206 Generato dall'IA

DWI and Refusal of Blood Test with Sentencing Modification

Numero d'incarto 10.2004.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The accused was charged with driving while slightly intoxicated, despite a prior conviction for a similar offense, and intentionally refusing a court-ordered blood alcohol test, constituting opposition to a blood test. The court found the defendant guilty of both offenses under relevant traffic legislation, ultimately modifying the prosecution's proposed penalty to a final sentence of fifty days of suspended detention for a four-year probationary period, a fine of 600 monetary units, and payment of judicial costs and fees totaling 500 monetary units, taking into account the defense's arguments regarding the minor degree of intoxication in both instances, the defendant's otherwise clean driving record over many years, and the existing financial and professional repercussions from the license revocation.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCS, Art. 91 cpv. 3 LCS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 n. 4 CP, art. 80 CP, art. 68 CP; DWI and Refusal of Blood Test with Sentencing Modification: The court found the defendant guilty of both offenses under relevant traffic legislation, ultimately modifying the prosecution's proposed penalty to a final sentence of fifty days of suspended detention for a four-year probationary period, a fine of 600 monetary units, and payment of judicial costs and fees totaling 500 monetary units, taking into account the defense's arguments regarding the minor degree of intoxication in both instances, the defendant's otherwise clean driving record over many years, and the existing financial and professional repercussions from the license revocation.

Parole chiave

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commisurazione della pena prova del sangue contravvenzione bagatellare revoca della sospensione condizionale guida in stato di ebbrezza qualificata multa disciplinare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 1 LCS

The defendant was declared guilty of driving under the influence, which is based on this article.

art. 91 cpv. 3 LCS

The defendant was declared guilty of refusing the blood test, which is based on this article.

art. 41 n. 4 CP

Cited in conjunction with Art. 80 CP for the cancellation of the conviction record entry.

art. 80 CP

Cited regarding the conditions and time frame for the cancellation of the conviction record entry.

art. 68 CP

Cited in the considerations leading up to the decision, specifically related to the penalty calculation/justification, even if not explicitly in the final numbered orders regarding costs or penalty itself.

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Testo completo

Incarto n. 10.2004.206/AMM DA 1751/2004 · Bellinzona 22 ottobre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ( DI 1 )

accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Volvo targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 22 marzo 2004, concludente per uno stato di ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato;

reato previsto dall'art.

91 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti a __________ (*recte*: __________) il 22 marzo 2004;

2. opposizione alla prova del sangue

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determi­nazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

reato previsto dall'art.

91 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 22 marzo 2004;

perseguito con decreto d’accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:

1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

2. alla multa di fr. 1200.–,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 1° giugno 2004 dall'imputato;

indetto il dibattimento 22 ottobre 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, che – in sintesi – non nega i reati come tali né intende sminuire la gravità dei medesimi, ma postula una congrua riduzione della pena detentiva e una multa non superiore a fr. 300.–, sottolineando la lieve ebrietà inerente all'attuale e al precedente episodio, il tempo trascorso dai fatti del 1998, la condotta per il resto sostanzialmente incensurata dell'imputato (che guida da 30 anni percorrendo per lavoro 50 000.– km l'anno senza mai essere incorso in un incidente), le ripercussioni finanziarie e lavorative già patite dall'interessato in seguito alla revoca della licenza di condurre e la precaria situazione economica risultante dagli atti prodotti dalla difesa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e/o di opposizione alla prova del sangue, commesse nelle circostanze di cui sopra;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e cpv. 3 LCS; 41, 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP;

39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

2. alla multa di fr. 600.–,

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80274), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria.

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 600.– multa

fr.

200.– tassa di giustizia

fr. 300.– spese giudiziarie

fr. 1100.–*totale